Deve essere qualificato come dipendente e non come collaboratore, colui che lavora all’interno dello studio legale seguendo le direttive dell’avvocato titolare, osservando un orario di lavoro e rispettando l’organizzazione interna
La vicenda
In parziale accoglimento dell’appello proposto dal ricorrente e, in riforma della sentenza di primo grado, la corte d’appello di Bari, qualificava come subordinato il rapporto di lavoro, svolto da quest’ultimo, dal 1984 al 2001 nello studio legale ove era impiegato e per l’effetto condannava, il titolare avvocato a corrispondergli la somma di 52.958,99 a titolo di differenze retributive.
La corte territoriale aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto in ragione di alcuni dati emersi nel corso dell’istruttoria, tra i quali il fatto che egli lavorasse all’interno dello studio seguendo i clienti e le direttive del titolare che sottoscriveva gli atti; che osservasse un orario di lavoro imposto dalla organizzazione dello studio legale e che svolgesse (pur non essendo avvocato) mansioni di supporto a quelle del professionista e sotto la vigilanza quotidiana di quest’ultimo.
La pronuncia è stata confermata dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza in commento (n. 22518/2019).
Secondo lo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (Cass. m. 4500/2007).
Tale assoggettamento – hanno aggiunto gli Ermellini – non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, è possibile fare riferimento ad altri elementi (come ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (Sez. Un. n. 379/199; n. 3252/2010).
Tali elementi (…) costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale.
In relazione, poi, alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già chiarito che “la sussistenza o meno della subordinazione debba essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazione altrui”. (Cass. n. 3594/2011).
Nel caso di specie – per i giudici della Suprema Corte -, la Corte d’appello aveva correttamente individuato gli indici normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro controverso, ed aveva ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c..
A tal proposito. aveva valorizzato alcuni elementi, quali il fatto che il ricorrente lavorasse all’interno dello studio legale, che avesse rapporti con i clienti non suoi ma dell’avvocato titolare, che svolgesse un’attività che non poteva esercitare in proprio perché privo del titolo di avvocato e di cui il predetto assumeva necessariamente la paternità; ed inoltre, che ricevesse dal titolare costantemente direttive, in particolare, nelle riunioni serali quotidiane in cui venivano esaminate tutte le pratiche e dettate indicazioni sull’attività da svolgere il giorno seguente.
La corte territoriale aveva inoltre, sottolineato il carattere assolutamente prevalente dell’attività espletata da quest’ultimo nello studio legale, la sostanziale osservanza di un orario lavorativo imposto dalla organizzazione dello studio, la natura delle mansioni, di supporto a quelle dell’avvocato e nell’interesse dei suoi clienti.
In definitiva, la sentenza impugnata è stata ritenuta coerente con i principi di diritto sopra enunciati e dunque, incensurabile.
La redazione giuridica
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