Anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dev’essere applicata la decurtazione di un terzo dell’onorario

La vicenda

La ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva liquidato il compenso del CTU (un geometra), in relazione all’opera da questi prestata in un giudizio civile.

Nella specie, veniva censurata l’eccessività della liquidazione, sia quanto alle spese rimborsate all’ausiliario sia in relazione agli onorari riconosciuti per la consulenza –base e per la successiva relazione a chiarimenti, ed invocava comunque, la riduzione di un terzo, ai sensi dell’art. 52 comma 2 del DPR n. 115/2002 essendo stata la relazione, depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal giudice.

Il geometra si costituiva in giudizio, contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto.

In primo grado, l’adito tribunale accoglieva in parte l’opposizione, riducendo l’importo degli onorari ma confermava quello delle spese ammesse al rimborso; escludeva invece, la riduzione di un terzo prevista dalla citata norma perché il ritardo nel deposito della relazione era stato di un solo giorno.

Per la cassazione della sentenza ha proposto impugnazione l’originaria opponente.

I giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 22621/2019) hanno condiviso la doglianza della ricorrente in ordine alla violazione dell’art. 52 comma 2 del DPR n. 115/2002, a mente del quale: “1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.

La norma – hanno chiarito gli Ermellini – prevede due diverse conseguenze per il ritardo del deposito della relazione dell’ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno. Nel primo caso, non si tiene conto dell’attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l’ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge.

Nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo, invece, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all’entità del ritardo.

La Cassazione, nella vigenza della Legge n. 319/1980 al riguardo, aveva già chiarito che “l’accertamento, se il ritardo nell’espletamento dell’incarico sia conseguente o non a fatti sopravvenuti non imputabili, deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all’esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione e il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all’ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici” (Cass. n. 11403/1995).

La decurtazione degli onorari in percentuale fissa, nella vigenza della Legge n. 319/1980, prevista in ragione di un quarto, ed oggi invece – dopo l’entrata in vigore del DPR n. 115/2002 – fissata nella misura di un terzo, costituisce dunque, una “sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost.”.

Pertanto, per i giudici della Suprema Corte, anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione la detta decurtazione dev’essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l’applicazione o l’entità della sanzione di cui all’art. 52 del DPR 115/2002.

Il principio di diritto

Del resto, la previsione normativa non è irragionevole se si considera che essa fa riferimento esplicitamente non soltanto al termine “originariamente stabilito” ma anche “a quello prorogato”, con ciò introducendo un particolare “dovere di diligenza e collaborazione dell’ausiliario, il quale è tenuto, ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un’istanza di differimento”.

In definitiva, il ricorso è stato accolto e affermato il seguente principio di diritto: “La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art. 52 del DPR n. 115/2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorai a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione”.

La redazione giuridica

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