Non integra una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del dipendente che si appropria di una bottiglia di spremuta d’arancio rossa del valore di 1,95 euro dal frigorifero del reparto in cui lavora

La vicenda

Mentre effettuava l’attività di rifornimento degli scaffali, il dipendente di una nota catena di supermercati, veniva sorpreso dall’incaricata per le indagini commerciali presente all’interno del negozio, nel prendere dal frigorifero del reparto, una bottiglia di spremuta d’arancio rossa del valore di € 1,95 destinata alla vendita. Dopo essersi più volte guardato intorno, il dipendente posizionava la bottiglia sopra al transpallet elettrico in dotazione, e si dirigeva, vista la presenza di clienti, verso il magazzino. Raggiunto dal capo reparto, nel frattempo avvisato, questi ammetteva di aver “fatto una sciocchezza”, chiedendo di riferire ai superiori che la confezione di spremuta d’arancio rossa, rinvenuta aperta e consumata, sopra il “roll” degli yogurt, fosse già rotta.

A fronte di tali fatti, confermati da tutte le persone presenti e via via intervenute, la società datrice di lavoro apriva un procedimento disciplinare a carico del dipendente, lo sospendeva dal servizio con diritto alla retribuzione, rimanendo in attesa che quest’ultimo fornisse le proprie giustificazioni.

Ascoltato nel giorno fissato per l’audizione a difesa ex art. 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore mutava la versione dei fatti fornita nell’immediatezza dell’accaduto, asserendo che la confezione di spremuta d’arancio prelevata dal banco-frigo, fosse già aperta. A fronte di siffatte affermazioni, risultate contrastanti con la precedente versione e ritenute poco credibili perché smentite dalle persone presenti ai fatti, la società convenuta comunicava al dipendente il licenziamento per giusta causa.

Di qui il ricorso al Tribunale di Roma al fine di sentire dichiarare l’illegittimità del recesso.

Ebbene la domanda è stata accolta perché fondata. (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza del 10/02/2020) .

La casistica giurisprudenziale in materia di giusta causa di licenziamento – ha osservato il giudice capitolino –  è sterminata. In linea generale si è detto che In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (che ha natura ontologicamente disciplinare e al cui procedimento sono applicabili le garanzie procedurali in materia di pubblicità della normativa, di contestazione preventiva dell’addebito e di difesa del lavoratore), ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente, ai sensi dell’art. art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare espulsiva deve costituire comunque l’extrema ratio.

Tanto premesso, il Tribunale di Roma ha ritenuto che, a fronte della condotta tenuta dal dipendente, la sanzione del licenziamento dovesse ritenersi misura sproporzionata ai sensi dell’art. 2106 c.c. .

“L’accertamento della giusta causa, – ha aggiunto il tribunale – trattandosi di un concetto indeterminato, viene istituzionalmente compiuto dal giudice di merito, con valutazione di gravità (in base agli specifici elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta) ritenuta insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass., n. 7188/2001 e Cass., n. 14229/2001)”.

Ebbene, nel caso in esame, il comportamento di appropriazione, dal frigorifero del reparto, di una bottiglia di spremuta d’arancio rossa del valore di € 1,95, non poteva ritenersi integrante una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento; “infatti, nell’ambito del principio contenuto nell’art. 2106 c.c. di proporzionalità o adeguatezza della sanzione irrogata rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore, l’adozione della sanzione disciplinare del licenziamento deve essere limitata ai soli casi di maggiore gravità, ossia a quelli in cui il fatto sia così grave da ledere, in maniera irrimediabile, il vincolo fiduciario, che costituisce il fondamento del rapporto di lavoro stesso, impedendone la prosecuzione. In effetti, anche alla stregua della communis opinio, è piuttosto arduo accettare che dall’appropriazione indebita di una bottiglia di spremuta di arancio del valore di € 1.95 possa conseguire de plano la perdita irreversibile del proprio posto di lavoro, costituente una insostituibile fonte di reddito per il sostentamento proprio e della propria famiglia” (art. 36 e 38 Cost.).

La tutela risarcitoria

Quanto alla tutela riconosciuta dalla legge, è stato evidenziato che la nozione di “insussistenza del fatto contestato”, di cui all’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 novellato nel 2012, comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità (cfr. Cass. n. 29062 del 2017, Cass. n 25717 del 2018, Cass. n. 12102 del 2018).

Ebbene nel caso in esame, il fatto contestato risultava pienamente accertato e rivestiva senz’altro carattere di antigiuridicità; e, non essendo prevista una sanzione conservativa per la condotta adottata dal dipendente, il giudice capitolino ha applicato il regime generale di tutela risarcitoria dettato dal comma 5 del medesimo articolo 18 Statuto dei Lavoratori, quantificando l’indennità dovuta al ricorrente nella misura di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.451,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo.

La redazione giuridica

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