Il maresciallo coinvolto nella vicenda giudiziaria ottiene il riconoscimento dello status di vittima del dovere, connesso al diritto all’assistenza psicologica, respingendo il ricorso del Ministero dell’Interno. La pronuncia ribadisce che lo status è imprescrittibile e comprende le prestazioni assistenziali previste dalla legge (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 10 novembre 2025, n. 29683).
La vicenda
La Corte d’appello di Roma (sent. 2046/2024) ha confermato, in parte, primo grado che aveva riconosciuto in capo al maresciallo lo status di vittima del dovere con connesso diritto ai benefici assistenziali e all’assistenza psicologica.
Avverso la sentenza, il Ministero dell’interno ricorre. Deduce sussistente la prescrizione del diritto a la carenza di legittimazione quanto al diritto all’assistenza psicologica, trattandosi di prestazione afferente alle aziende sanitarie locali.
Ebbene, il ricorso del Ministero non apporta censure in grado di superare gli argomenti, secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Vittima del dovere e diritto all’assistenza psicologica
Venendo all’assistenza psicologica, il diritto non si concreta, in sé solo, in alcun diritto di credito ad una determinata prestazione sanitaria. Unicamente in tal caso si porrebbe discorrere di legittimazione passiva delle ASL. Al contrario, il diritto all’assistenza è ricompreso nella nozione di status di vittima del dovere, cui si correla il diritto alle singole prestazioni, tra cui anche prestazioni sanitarie, conseguenti al riconoscimento dell’assistenza psicologica spettante in quanto vittima del dovere.
Il riconoscimento dello status, cui è ricompresa l’assistenza psicologica, non può che essere richiesto nei confronti dell’amministrazione legittimata a contraddire, ovverosia il Ministero dell’interno.
Conclusivamente, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno






