E’ nulla la clausola del regolamento condominiale che vieti “in radice” al condomino il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento

Aveva citato in giudizio il Condominio per chiedere l’accertamento della legittimità del distacco dall’impianto centralizzato nonché l’esonero della contribuzione alle spese di consumo. I giudici del merito avevano rigettato la domanda fondando la decisione sul regolamento contrattuale del condominio, che conteneva un esplicito divieto di distacco del condomino dall’impianto centralizzato e che prevedeva, in materia di riparto delle spese, l’obbligo di contribuzione da parte di tutti i condomini, anche nei casi in cui non abitassero l’appartamento. Il regolamento stabiliva, inoltre, che nessun condomino potesse rinunciare al riscaldamento.

Nel ricorrere per cassazione il condomino eccepiva che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato il regolamento contrattuale sulla base del mero dato letterale. A suo giudizio la  norma avrebbe ammesso la possibilità per i condomini di modificare gli elementi radianti, con il consenso dell’amministratore. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare unicamente se il distacco dal riscaldamento centralizzato arrecasse pregiudizio al funzionamento del sistema.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9387/2020 ha ritenuto fondato il motivo del ricorso.

Per gli Ermellini, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può, invero, derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138 c.c., comma 4 e non può menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.

Peraltro, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola del regolamento condominiale, (come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione), che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento.

Le condizioni per il distacco dall’impianto centralizzato, vanno quindi ravvisate, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 , comma 2, del codice civile dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso, il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso.

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