Chi non dimostra di essere il proprietario del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro stradale, ha diritto al risarcimento del danno?

Il sinistro stradale

Nel 2003 il ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Nocera il convenuto e la sua compagnia assicurativa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto nel settembre del 2002.

Quest’ultimo, effettuando un’azzardata manovra di sorpasso alla guida di un motociclo, urtò il veicolo del danneggiato, provocandone lo sbandamento e l’urto contro un muro di cemento; riportando danni materiali pari a 26.776,79 euro, oltre alle lesioni personali.

Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Nocera rigettò la domanda, rilevando che l’attore, al momento del sinistro, non risultava affatto proprietario del veicolo danneggiato, ma lo diventò soltanto due mesi dopo. La sentenza venne appellata dal soccombente, e la Corte d’Appello di Salerno rigettò il gravame, confermando quanto sostenuto dal giudice di primo grado.

L’attore non aveva mai depositato alcuna prova di avere stipulato un contratto di acquisto dell’autoveicolo danneggiato; egli aveva soltanto prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove dichiarava di avere acquistato il veicolo da un tale; ma tale documento era insufficiente a dimostrare la proprietà del veicolo.

Il ricorso per Cassazione

La Corte d’Appello, dopo avere ritenuto in fatto che egli al momento del sinistro non fosse il proprietario del veicolo danneggiato, aveva altresì rigettato la sua domanda di risarcimento del danno alla salute, con motivazione –a sua detta – del tutto disancorata dalla fattispecie concreta.

Il motivo è stato accolto dai giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 9192/2020).

Ad avviso degli Ermellini, una volta escluso che l’attore fosse il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto stabilire se un sinistro fosse davvero avvenuto; se al momento del sinistro l’attore si trovasse davvero a bordo del veicolo coinvolto in esso; se in conseguenza di tale sinistro l’attore avesse subito lesioni personali.

La decisione

Per contro, la motivazione adottata dalla Corte d’appello era stata sul punto, totalmente inintelligibile, riducendosi in un vero e proprio sillogismo retorico, secondo cui chi non dimostra di essere proprietario del veicolo su cui viaggiava, non ha diritto al risarcimento del danno alla persona.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame.

Avv. Sabrina Caporale

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