Infortunio sul lavoro: non ha colpa l’operaio che ha eseguito l’ordine

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infortunio sul lavoro

Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima quando risulti che il datore il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’incidente

L’infortunio sul lavoro

I congiunti di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio sul lavoro, avevano proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello di Brescia che aveva ritenuto la vittima corresponsabile al 30%.

Si trattava, infatti, di un operaio esperto e pertanto, secondo i giudici della corte di merito la sua condotta era stata imprudente perché avrebbe dovuto rifiutarsi, laddove gli fosse stato imposto, di pompare olio con un compressore in un fusto artigianalmente modificato.

Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza della corte d’appello era errata, poiché addossando alla vittima una quota di corresponsabilità, aveva violato i consolidati principi giurisprudenziali in tema di “rischio elettivo” del lavoratore.

Ebbene, il motivo è stato accolto perché fondato (Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 8988/2020).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi:

a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;

b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;

c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa (Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza an. 7649/2019).

Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio, e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell’elemento causale.

Al i fuori delle ipotesi di rischio elettivo, sorge il problema di stabilire se ed a quali condizioni possa ritenersi il lavoratore vittima dell’infortunio corresponsabile di quest’ultimo.

Anche rispetto a tale problema la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo stabilito pochi ma chiari e semplici principi.

Il primo principio è che l’art. 1227, comma primo, c.c. (a norma del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”) si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi; sia perché la legge impone al lavoratore l’obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell’altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l’art. 2104 c.c., sia l’art. 20 d.lgs. n. 81/2008.

Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l’applicazione dell’art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione controllo, ed il dovere di salvaguardare l’incolumità del lavoratori.

Dall’esistenza di quel potere-dovere, la Cassazione ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi il concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi.

La prima è quella in cui l’infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali.

La seconda ipotesi è quella in cui l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza.

La terza è, infine, quella in cui l’infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro.

Di tali principi di diritto non aveva fatto corretta applicazione la corte di merito, che aveva evidenziato i seguenti dati fattuali:  

  • il lavoratore perse la vita a causa dello scoppio di un fusto per olio idraulico;
  • questo fusto, che normalmente si sarebbe dovuto riempire di olio idraulico con una pompa a mano, era stato modificato artigianalmente per consentire il riempimento per mezzo di un compressore, al fine di velocizzare l’operazione;
  • tale intervento (che aveva comportato l’esecuzione di saldature sul fusto) era stato la causa dello scoppio;
  • dal canto suo, il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere consegnato al lavoratore la “procedura operativa scritta” che imponeva l’uso di una sola pompa manuale per il riempimento del fusto;
  • mancava la prova che il datore di lavoro avesse impartito ai dipendenti corsi di addestramento per l’esecuzione delle operazioni di travaso dell’olio idraulico;
  • mancava la prova che l’esecuzione dei lavori di saldatura sul fusto fosse stata una autonoma iniziativa del lavoratore, ignota alla società datrice di lavoro;
  • e in ogni caso, era stato accertato che la ditta avesse “omesso i necessari, doverosi e dovuti, continuativi controlli delle attrezzature aziendali (…) ed altresì delle necessarie opere e controlli volti a garantire la sicurezza dei locali aziendali”.

Era dunque emerso, in punto di fatto, che il datore di lavoro non avesse eseguito i doverosi controlli sui macchinari, non aveva fornito le opportune istruzioni al lavoratore, e non gli aveva impartito alcun corso di formazione per quel tipo di lavorazione.

Ricorrevano, in altre parole, tutte e tre le ipotesi in cui l’eventuale imprudenza del lavoratore degrada a mera occasione dell’infortunio.

La sentenza aveva, perciò, effettivamente violato l’art. 1227 c.c., facendone applicazione in una fattispecie cui mancava il nesso di causalità tra la condotta della vittima e l’infortunio; per queste ragioni è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, perché provveda alla applicazione del seguente principio di diritto:

“Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante”.

Avv. Sabrina Caporale

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