La comparsa di emovitreo, costituisce una complicanza prevedibile ma non evitabile della patologia stessa e del suo trattamento che ha reso necessario il secondo intervento.
Il paziente cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Vicenza (sentenza n. 2047 del 24 novembre 2020), l’Azienda Ospedaliera onde vederla condannata per i danni cagionati a seguito dell’intervento chirurgico subito all’occhio destro e per ritardata diagnosi di distacco della retina.
In particolare l’uomo, a seguito di visita specialistica oculistica del 30.5.2005 effettuata presso l’Ospedale di Schio, veniva ricoverato con diagnosi di “OD distacco di retina (rottura ore 2 ad ore 7) con componente anche tradizionale” e sottoposto ad un intervento urgente di cerchiaggio e criopressia.
Successivamente all’intervento emergevano problemi alla retina che costringevano l’uomo a ulteriori tre interventi in data 27.04.2005, 8.08.2005 e 16.03.2006 e in seguito all’intervento del 8.8.2005 si verificava un foro maculare iatrogeno dovuto al ridotto spessore retinico.
L’uomo si rivolgeva ad altro specialista Oculista a Trento che formulava la diagnosi di: “VOD: motu manu naturale, 1/20 con +8sf LAFOD: camera anteriore aumentata di profondità, pupilla irregolare, iridodonesi, afachia, TOD: 12 mmhf FOD retina ovunque accollata, presenza di cicatrici retiniche delle arcate alla periferia estese per 360° gradi circa macula distrofica con esiti di fotocoagulazione laser parafoveale. VOS: 5/10 naturali 10/10 + 0,5+1 a 180 LAFOS: sa in quiete, camera anteriore presente, normoprofonda, pupilla rotonda e centrata, pseudofacodonesi, TOS: 13 mm hg. FOS: retina ovunque accollata, in periferia esiti di pluriinterventi per distacco di retina e lieve distrofia maculare. La situazione dell’occhio destro appare stabilizzata e non più modificabile, né con terapia medica né con ulteriore terapia chirurgica” .
Il paziente eccepisce a giudizio la ritardata diagnosi di distacco della retina, l’errata scelta del tipo di intervento praticato, in luogo del più corretto intervento di vitrectomia posteriore e il mancato svolgimento di accertamenti strumentali post-operatori, in particolare di ecografia bulbare, che avrebbe permesso di diagnosticare tempestivamente l’emovitreo persistente.
E che, in assenza dell’errore medico, il residuo visus utile sarebbe stato prossimo ai 9-10/10 e non ad 1/10 corrispondente alla condizione attuale.
La causa viene istruita attraverso CTU Medico-legale e, all’esito il Tribunale disattende la domanda risarcitoria del paziente.
Il Tribunale, dopo avere premesso che la responsabilità della struttura sanitaria è di tipo contrattuale, argomenta sulla disciplina inerente l’onere della prova.
Richiamando il consolidato orientamento secondo il quale il danneggiato, in ambito di responsabilità medica, deve fornire la prova del contatto, dell’aggravamento della situazione patologica e del nesso di causalità secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, viene ribadito che rimane a carico della Struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita diligentemente e che gli esiti dannosi lamentati derivino da evento imprevisto e imprevedibile.
La CTU espletata ha escluso con certezza l’assenza di responsabilità della Struttura che prendeva in carico il paziente affetto da distacco di retina con coinvolgimento maculare, non essendo ravvisabile alcun ritardo diagnostico nell’individuazione della patologia, né ritardi nella esecuzione del trattamento chirurgico, assolutamente indicato.
Nello specifico il Consulente ha evidenziato:
“-l’Azienda sanitaria non è incorsa in alcun ritardo nella diagnosi di distacco di retina e nella conseguente sottoposizione del paziente al trattamento medico-chirurgico, atteso che, per quanto riferito dallo stesso paziente, egli ha avvertito i primi sintomi solo qualche giorno prima del controllo specialistico presso l’Ospedale di Schio, all’esito del quale i sanitari hanno diagnosticato immediatamente il distacco di retina all’occhio destro (con un visus di OD 1/30) e ne hanno disposto il ricovero urgente nel riparto di oculistica, sottoponendolo nella giornata successiva ad intervento di cerchiaggio sclerale;
-l’Azienda sanitaria non è incorsa in errore nell’aver praticato, come primo intervento, quello di cerchiaggio sclerale, in luogo della vitrectomia (che, a detta del CTP attoreo, rappresentava la miglior soluzione terapeutica), posto che i risultati dei due trattamenti sono sovrapponibili e che, nella specie, non sono emersi elementi per ritenere che una procedura fosse da preferire all’altra sotto il profilo dell’efficacia terapeutica e delle minori complicanze in caso di distacco di retina tegmatogeno: può, pertanto, affermarsi che la scelta dell’intervento in concreto eseguito è stata adeguata al tipo di lesione riscontrata e non ha influenzato l’insorgenza della recidiva, né la prognosi visiva;
-l’Azienda sanitaria ha diagnosticato nell’immediato postoperatorio la comparsa di emovitreo, costituente una complicanza prevedibile ma non evitabile della patologia stessa e del suo trattamento, che ha reso necessario l’intervento del 27 .04.2005 a seguito di “distacco retinico complicato da Proliferazione Vitreo -Retinica (PVR)”, anch’esso appropriato e con risultato anatomico efficacemente raggiunto, così come quello successivo dell’8.08.2005 eseguito per la presenza di “tralci vitreali con trazione maculare” che, se non rimossi, avrebbero provocato la progressiva retrazione retinica provocando ulteriori e gravi complicanze;
-l’Azienda sanitaria, dopo il primo intervento, non ha provveduto ad eseguire l’esame diagnostico indicato dalle Linee Guida (ecografia bulbare), ma tale errata gestione della complicanza (emovitreo) non ha in alcun modo influenzato in termini temporali o di risultato gli eventi e l’esito degli interventi successivi che, per quanto sopra detto, erano indicati e sono stati adeguatamente condotti a fronte di un quadro complesso derivato dalla patologia di base”.
Ne deriva che nessun inadempimento nell’esecuzione della prestazione sanitaria può essere eccepito in capo alla Struttura poiché la CTU ha chiarito che il trattamento chirurgico prescelto, così come quelli successivi, rappresentavano l’opzione più idonea per fronteggiare la patologia del paziente.
Inoltre, tali interventi non hanno aggravato le condizioni del paziente, di talchè risulta del tutto carente il nesso eziologico.
Nello specifico, non vi è collegamento eziologico tra l’operato dei Sanitari e “l’assottigliamento in regione foveale (95micron)” diagnosticato all’attore 6 mesi dopo l’ultimo intervento che è, invece, come precisato dal CTU, “da ascrivere sostanzialmente alla patologia stessa, ovvero il distacco di retina, che … ha coinvolto sin dalla prima osservazione anche la regione maculare con la complicanza di tralci retino -vitreali e PVR nella stessa sede … Le evidenze documentali e quelle peritali non hanno rilevato lesioni nella area retinica centrale a carattere iatrogeno, trattandosi di un diffuso assottigliamento sino a soli 95 micron, testimonianza di una sofferenza tissutale diffusa a carattere atrofico”.
Egualmente non vi è nesso eziologico tra l’operato dei Sanitari e il “foro maculare extrafoveale” rilevato in altra visita specialistica a distanza di quasi 2 anni dal terzo intervento.
Il foro maculare extrafoveale è “una nuova ulteriore lesione retinica, insorta sicuramente dopo un considerevole lasso di tempo dall’ultimo intervento chirurgico effettuato presso l’ospedale di Schio”, rientrante, secondo il CTU, tra le “evenienze possibili e non evitabili, specialmente in tessuti fortemente compromessi, come la miopia elevata e le patologie pregresse”.
Viene, pertanto, esclusa con ragionevole certezza qualsivoglia responsabilità a carico della Struttura ospedaliera convenuta, che, sempre secondo il CTU, “ha ottenuto un risultato anatomico soddisfacente con riaccollamento definitivo della retina, in assenza tuttavia di un miglioramento funzionale (visus 1/30) condizionato, come già ampiamente discusso, da fattori prognostici negativi intrinseci della patologia di base stessa”.
In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda del paziente e lo condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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