Il Tribunale di Bari ha condannato la convenuta a cancellare dal proprio profilo Facebook ogni fotografia ritraente l’attore con i propri figli

La vicenda

Un uomo aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari chiedendola cessazione della condotta con cui la convenuta abusava della sua immagine e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie, raccolte in trentasei album, sul proprio profilo Facebook.

L’attore aveva prodotto in giudizio la lettera raccomandata indirizzata alla convenuta con la quale, tramite il proprio difensore, egli aveva manifestato inequivocabilmente il proprio dissenso alla (persistenza della) pubblicazione delle foto sul profilo social di quest’ultima.

L’ordine di cancellazione delle foto su Facebook

Il Tribunale di Bari (ordinanza del 7 novembre 2019) ha accolto l’istanza, ritenendo che senza dubbio la condotta della convenuta integrasse un abuso dell’immagine altrui con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo Facebook delle fotografie che lo ritraevano con i suoi figli minori.

In generale, il giudice pugliese ha affermato che “la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale”.

Nel caso di specie, il consenso del ricorrente era stato espressamente negato; o, comunque, ne risultava comunicata la cessazione almeno a far data dall’invio della lettera raccomandata.

“La differenza tra negazione e cessazione – ha chiarito il Tribunale – non è rilevante ai fini che qui occupano poiché il consenso è invero suscettibile di revoca in qualsiasi momento: infatti, i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale e, pertanto, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti ex nunc. Salvi, beninteso, i casi in cui la pubblicazione è consentita comunque dalla legge”.

In definitiva, la condotta della convenuta è stata ritenuta del tutto illecita essendo a conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato; pertanto la domanda è stata accolta e quest’ultima è stata condannata a corrispondere la somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, dalla notifica della sentenza.

La redazione giuridica

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