La posizione di garanzia che grava sul detentore del cane “copre” anche i comportamenti imprudenti altrui; tuttavia il giudice è tenuto a valutare tutte le circostanze del caso concreto e verificare la presenza di evenienze caratterizzate da abnormità ed eccentricità

La vicenda

Il Giudice di Pace di Castelvetrano aveva dichiarato l’imputata colpevole del reato di lesioni colpose, perché per negligenza, imprudenza o imperizia, aveva lasciato il proprio cane incustodito e senza museruola sulla pubblica via, consentendo a quest’ultimo di mordere la gamba destra di un bambino, causandogli lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

Contro tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, il cane era tenuto al guinzaglio e non sussisteva l’obbligo di museruola; l’evento si era verificato per caso fortuito, avendo il cane reagito, dopo che la bicicletta condotta dal minore gli era passata sulla coda.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato.

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata risultava carente sotto il profilo motivazionale dal momento che non spiegava le ragioni che avevano indotto il giudicante a ritenere maggiormente attendibile l’una o l’altra versione. Né tantomeno era stato chiarito se il cane fosse tenuto al guinzaglio, ritenendo comunque tale circostanza irrilevante dal momento che- a detta dei giudici di merito – gravava comunque sulla predetta un “obbligo di vigilanza”; la corte di merito aveva inoltre, ritenuto irrilevante la circostanza che la bicicletta del minore avesse calpestato la coda del cane.

La Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 50562/2019) ha affermato che se è vero che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane “copre” anche i comportamenti imprudenti altrui e che la colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente può al più concorrete con quella della garante, ma non elide quest’ultima, va anche osservato che nel caso di specie si era di fronte ad una evenienza caratterizzata da assoluta abnormità ed eccentricità, che andava comunque presa in considerazione e che non poteva ritenersi tout court irrilevante.

La decisione

Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che, quando si tratta – come nel caso in esame – di affermare la responsabilità penale, occorre accertare in positivo la colpa dell’imputato e non è sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., e all’inversione di prova (dell’eventuale caso fortuito) che la medesima comporta; dal momento che tali principi rilevano solo ai fini della responsabilità civile.

In definitiva, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame al giudice di pace competente.

La redazione giuridica

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