E’ legittimo il rifiuto di farsi visitare nello studio scelto dall’Assicurazione?

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rifiuto di farsi visitare nello lo studio scelto dall'Assicurazione

Da approfondire, per i Giudici della Suprema Corte la questione relativa alla domanda risarcitoria avanzata da un’automobilista che si era vista dichiarare improcedibile la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale per il rifiuto di farsi visitare nello studio scelto dall’Assicurazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 30239/2021 ha ritenuto, in applicazione dell’articolo 380 bis, ultimo comma, c.p.c., di dover disporre remissione all’apposita sezione semplice per la pubblica udienza di una causa relativa alla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta da un’automobilista nei confronti dell’impresa assicuratrice. Nello specifico, i Giudici appello avevano ritenuto la domanda improcedibile ai sensi degli articoli 145 e 148 Cod. Ass. per l’ingiustificato rifiuto di farsi visitare nello studio scelto dall’Assicurazione da parte dell’attrice.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente lamentava, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione degli articoli 145 e 148 Cod. Ass. in relazione agli articoli 1175 e 1375 c.c., per avere il giudice d’appello condiviso quanto ritenuto dal primo giudice, reputando “ingiustificato rifiuto” quello dell’attuale ricorrente a sottoporsi a visita medico-legale stragiudiziale. L’articolo 148 Cod. Ass. stabilisce che il danneggiato, nei termini previsti nei suoi commi primo e secondo, salva l’ipotesi del quinto comma, non può rifiutare “gli accertamenti strettamente necessari” per valutare i danni alle cose e/o alla persona. Questa disposizione riprenderebbe proprio il dettato degli articoli 1175 e 1375 c.c.: l’attuale ricorrente non avrebbe rifiutato la visita medica, bensì chiesto di effettuarla nello studio medico di cui era dotata l’agenzia di infortunistica cui si era rivolta. Ciò perché, essendo “già lesa nel proprio patrimonio a causa del danno subito”, in tal modo non avrebbe dovuto anticipare anche le spese per l’accompagnamento che le aveva chiesto il suo consulente medico di parte. L’assicurazione avrebbe così violato il proprio obbligo di cooperazione.

L’automobilista, denunciava poi, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., per motivazione apparente e contraddittoria presente nella sentenza impugnata a proposito di tale “asserito rifiuto” a sottoporsi alla visita medico-legale.

Inoltre, deduceva, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia su fatto discusso e decisivo: il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto che la sede dell’agenzia di infortunistica stradale era dotata nel suo studio presumibilmente degli strumenti necessari alla visita medico-legale.

Infine, l’attrice si doleva che, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., della violazione degli articoli 101, 102 e 103 c.p.c. in relazione agli articoli 141, 144, terzo comma, e 145, secondo comma, Cod. Ass. per omessa integrazione del contraddittorio nel secondo grado di merito nei confronti del litisconsorte necessario vettore e responsabile civile del sinistro, il che avrebbe reso i giudizi rispettivamente di primo e di secondo grado e le relative sentenze affetti da nullità/inesistenza.

Gli Ermellini hanno ravvisato una novità degna di approfondimenti propria della fattispecie relativa all’obbligo di correttezza del danneggiato, e in particolare se questo sia correlabile in modo automatico e predeterminato alla previa visita medica dettata dal codice assicurativo, nel senso che tale visita debba essere effettuata presso il domicilio dell’assicuratore, oppure se, considerato anche l’obbligo di buona fede di quest’ultimo, il danneggiato possa fruire per la visita, e in tal caso per quali specifici motivi, di un luogo diverso e da lui scelto.

La redazione giuridica

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