Emorragia post partum e ritardo nel trattamento

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Emorragia post partum non correttamente gestita dai Sanitari

Emorragia post partum non correttamente gestita dai sanitari anche sotto il profilo farmacologico (Tribunale Bergamo, Sez. III, Sentenza n. 1347/2022 pubbl. il 31/05/2022).

Emorragia post partum e ritardo nel trattamento, oltre a eccessive dosi di ossitocina è ciò che viene contestato in danno della ASST.

Preliminarmente il Giudice osserva che al di fuori del mero accertamento delle inosservanze contestate, le domande degli attori sono per lo più infondate e devono essere rigettate, in considerazione sia della correttezza di gran parte della prestazione sanitaria espletata, sia della insussistenza di un danno risarcibile come conseguenza della residua negligenza rilevata e acclarata.

Le risultanze della CTU danno atto della correttezza delle pratiche sanitarie.

In primo luogo, secondo i Consulenti, “non è ravvisabile una ingiustificata somministrazione di eccessive dosi di ossitocina. Invero, un dosaggio come quello di specie, pur significativo in termini assoluti, resta contemplato dalla letteratura scientifica ed è coerente con le precauzioni farmacologiche per prevenire l’emorragia post partum e con le linee guida. Del resto , nemmeno può ritenersi che vi sia stata una improvvida saturazione dei recettori per l’ossitocina, con successiva inefficacia degli agenti uterotonici, conseguente fallimento del trattamento medico della emorragia post partum e necessità di intervenire con isterectomia totale, come pur sostenuto dal CTP degli attori: invero, seppur sia vero che la somministrazione di ossitocina in travaglio, soprattutto se ad alte dosi, possa essere annoverata tra i fattori di rischio per emorragia del post partum, nondimeno ciò dipende dalla quantità di ossitocina e dal tempo di esposizione al farmaco, essendo soprattutto questo a determinare la saturazione dei recettori ..(..).. orbene, nel caso di specie, anche avendo riguardo ad ogni possibile interpretazione dei passaggi non totalmente univoci della documentazione medica, la somministrazione di ossitocina è stata o troppo breve, o non quantitativamente idonea a determinare la saturazione dei recettori, tanto più che non vi sono evidenze scientifiche accreditate che la riduzione del dosaggio, inizialmente prescritto, possa essere messa in rapporto con l’instaurarsi dell’emorragia post partum”.

Ed ancora “ ..(..).. Nemmeno è poi rilevabile un censurabile ritardo nell’accertamento dell’emorragia successiva al cesareo e che abbia determinato un decorso diverso da quello altrimenti constatabile. Invero, per quanto sia riscontrabile una certa latenza e inerzia nel controllo post partum della paziente, con tempistiche discrepanti nelle annotazioni infermieristiche e quelle del diario medico, che confermano la percezione della paziente di una assistenza medica poco accurata nel post partum, in ogni caso un approccio clinico differente ed un più assiduo controllo, alla luce dei dati di letteratura menzionati, non avrebbe, in termini più probabili che non, comportato un iter clinico differente ed esiti clinico -chirurgici diversi, così come, analogamente, non avrebbe comportato un periodo di convalescenza temporalmente differente, tanto più che in termini di prevenzione, in assenza di specifici fattori di rischio, era stato fatto quanto indicato dalle linee guida ministeriali ..(..).., che tutte le azioni che seguirono, dalle 8:30 in avanti, nella fase di emorragia post partum, furono appropriate e tempestive, volte alla massima conservatività possibile e che, quand’anche fossero state intraprese più precocemente, non avrebbero sortito un esito differente, riconoscendosi nell’atonia primaria, refrattaria ai trattamenti, la causa dell’emorragia post partum, quest’ultima restando inevitabilmente un rischio molto difficilmente prevenibile vista l’irregolarità di fattori di rischio correlati”.

La CTU, infine, ha anche chiarito che la presenza di pneumotorace dx venne rapidamente identificata e fu prontamente trattata mediante introduzione in successione di due drenaggi toracici senza comportare problematiche di rilievo residuate.

Ne consegue il rigetto integrale delle domande attoree.

Le spese processuali della convenuta seguono la prevalente soccombenza degli attori e vengono poste, unitamente alle spese di CTU, in solido a carico degli attori.

 Avv. Emanuela Foligno

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