Colpito da un asse di legno il lavoratore rimane gravemente ferito (Cassazione civile, sez. VI, dep. 21/06/2022, n.20043).
Colpito da un asse di legno che cade dalla copertura superiore il lavoratore che riporta gravi lesioni.
La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dell’Inail e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido il datore di lavoro e l’appaltatore dei lavori, a versare all’Istituto la somma di Euro 220.301,25, dal medesimo erogata in relazione all’infortunio occorso il 21.3.1994.
La Corte territoriale, ha accertato: che la società datrice si occupava dell’estrazione e distillazione dell’olio di sansa ed essiccazione; che nei luoghi di lavoro insistevano due capannoni con struttura in cemento armato e metallo e che su uno di essi la società aveva commissionato ad altra ditta l’esecuzione di opere di carpenteria metallica; che, al momento dell’incidente, gli operai dipendenti della appaltatrice, stavano ultimando il montaggio delle lamiere di copertura su una torretta montata a ridosso del capannone, quando accidentalmente il lavoratore sottostante veniva colpito da un’asse di legno della lunghezza di circa 2 metri e mezzo. Il lavoratore infortunatosi, dipendente della società committente, si trovava a transitare nella zona sottostante la struttura in oggetto; che nel sansificio non erano presenti cartelli atti a segnalare i lavori in corso, né il cantiere era transennato, in modo da impedire che persone non addette ai lavori potessero introdursi nello stesso, e neppure vi era una rete metallica di protezione intorno alla struttura ove gli operai stavano lavorando.
La mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza (reti protettive attorno alla torretta, transenne o segnalazioni del cantiere), nonché la evidente commistione degli spazi di lavoro tra l’azienda committente e la ditta appaltatrice fondavano, secondo i Giudici di appello, la responsabilità di entrambe le società per l’infortunio verificatosi. Dal che derivava l’accoglimento della domanda di regresso azionata dall’Istituto.
Avverso tale sentenza il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
6. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto che la fattispecie non sarebbe disciplinata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, in quanto entrato in vigore il 27.11.1994, mentre l’infortunio per cui è stata esercitata l’azione di regresso risale ad epoca anteriore (21.3.1994).
Quindi, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, cioè il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 5, non sarebbe configurabile un obbligo della committente di incidere sull’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi all’attività della appaltatrice, dovendosi affermare la responsabilità esclusiva di quest’ultima nella causazione dell’infortunio in oggetto.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha errato nell’individuare la norma regolatrice del caso concreto, avendo affermato la responsabilità degli appellati per l’infortunio occorso al lavoratore colpito dall’asse di legno caduta dalla copertura, ai fini dell’azione di regresso dell’Inail, in base al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, non in vigore all’epoca dell’infortunio, risultando applicabili, ratione temporis, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955.
In tali disposizioni, come costantemente interpretate, come quelle in cui siano presenti più imprese, ciascuna con propri dipendenti, ed in cui i rischi lavorativi interferiscono con l’opera di altri soggetti, dovrà essere valutata la responsabilità delle parti private ai fini dell’azione di regresso dell’Inail.
Per tale ragione, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
La redazione giuridica
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