Gli appunti dell’Associazione Avvocatura degli Infermieri alla misura prevista nel decreto cura Italia per fronteggiare l’epidemia di Covid-19

Il congedo integrativo non è “parentale”, anzi, se si sta fruendo del congedo parentale, questo viene sospeso per poter fruire di questo nuovo congedo che chiameremo “straordinario”. A sottolinearlo è l’AADI, Associazione Avvocatura degli Infermieri, in un documento in cui esprime, in una serie di punti, il proprio punto di vista sulla misura contenuta del decreto cura Italia per far fronte alla chiusura delle scuole a causa dell’epidemia di Covid-19.

La norma, prosegue l’organizzazione, “non stabilisce che si debba fruire in maniera continuativa” della misura, anzi, l’art. 23 consente anche la frazionabilità, quindi la tesi dell’INPS che fissa al 3 aprile 2020 la scadenza della fruizione pare forzata. (l’INAIL fa discendere il termine finale del 3 aprile dal giorno successivo alla pubblicazione del D.L. in G.U. e, quindi, eliminando le domeniche dalla fruizione, fa cadere il 15° giorno di scadenza temporale il 3 aprile).

La nostra interpretazione – evidenzia l’AADI – resiste anche “a contrario” e, difatti, “se si fruissero i 15 giorni in maniera frazionata dal 18 marzo al 3 aprile, alcuni giorni resterebbero fuori e si perderebbero”.

“Dall’esegesi dell’INPS e dalla non parentalità del congedo, si ritiene che dal periodo di fruizione non debbano essere scomputate le domeniche (infatti l’INPS, nella sua asseritamente errata esegesi non ha calcolato le domeniche)”;ì.

Ne discende- secondo l’Associazione Avvocati degli Infermieri – “che non c’è limite al periodo di fruizione se non nel caso previsto dall’art. 23, co. 1”, che recita: Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ovvero, stante la ratio legis nella chiusura delle scuole, il periodo scelto per fruirlo (15 giorni) perdurerà fino all’apertura delle scuole”.

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