Il Giudice d’Appello non si è occupato di illustrare gli aspetti riguardanti i profili di colpa e il grado della colpa emergenti in capo al Medico imputato di omicidio colposo (Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n. 18350 depositata il 12/05/2021)
La Corte di Appello di Salerno, in riforma del provvedimento di assoluzione emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarava il Medico imputato di omicidio colposo – in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. – responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con sospensione della pena e beneficio della non menzione.
Al Medico, veniva contestato di avere, con negligenza, imprudenza ed imperizia, cagionato la morte del paziente, in quanto, quale medico di guardia in servizio il 28 agosto 2010 presso la casa di cura ove il paziente era ricoverato con diagnosi di “psicosi schizoaffettiva” – alle ore 22.20 effettuava l’errata diagnosi di “sonno profondo”, laddove, invece, il paziente versava in coma a causa di un’emorragia cerebrale dovuta a caduta, e di conseguenza aveva erroneamente disposto la somministrazione di soluzione reidratante 250 ml. e di un flacone di TAD 600, con sospensione della terapia neurolettica ed applicazione di una busta di ghiaccio sintetico sulla fronte, anziché richiedere, quantomeno, l’esecuzione di un esame strumentale del tipo TAC cerebrale presso struttura idonea, effettuare con tempestività la diagnosi di emorragia cerebrale e richiedere con assoluta urgenza una consulenza neurochirurgica, nonché il trasferimento immediato del paziente presso il locale presidio ospedaliero o altro nosocomio dotato di idonea strumentazione e di personale specializzato, reiterando la predetta errata prognosi di “sonno profondo” alle ore 22.55, così perseverando nell’errata impostazione diagnostica ed infine cagionando la morte del paziente verificatasi alle ore 04.50 a causa di emorragia cerebrale diffusa.
La Corte di Appello ribaltava la sentenza di assoluzione di primo grado che, in particolare, aveva ritenuto l’insussistenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio della ricorrenza del nesso di causalità del reato, sul presupposto che dagli accertamenti peritali era stato desunto che il defunto: era stato sottoposto a massicce dosi di antidepressivi; era certamente caduto il giorno prima del decesso; al momento dell’intervento del Medico imputato, era stato trovato appoggiato al muro con una ferita all’arco sopraccigliare ed in stato di incoscienza.
Secondo la Corte territoriale, invece, l’applicazione corretta dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare di quelli affermati dalla sentenza Franzese, avrebbe dovuto condurre ad osservare che la ricostruzione alternativa, seppur probabile e plausibile, non potesse comunque escludere l’adozione da parte del Medico, una volta rinvenuto il paziente riverso a terra con la fronte vicina alla parete, di un comportamento doveroso, consistente nel provvedere all’immediato ricovero del paziente in una struttura idonea ad eseguire una TAC cerebrale ovvero un Encefalogramma, eventualmente provvedendo alla rimozione dell’ematoma nascosto.
La condotta dell’imputato, quindi, per come accertata dai Consulenti, non é risultata adeguata rispetto alla concreta situazione fattuale, atteso che in occasione del primo esame del paziente veniva disposta solo la riduzione dei farmaci antidepressivi e che dopo circa un’ora e trenta minuti, constatato che il paziente rispondeva solo a sintomi dolorosi, veniva unicamente disposta la verifica termica e l’osservazione costante, anziché sottoporre il paziente a immediati accertamenti strumentali, con ricovero presso il vicino presidio ospedaliero.
Sempre secondo il Giudice di secondo grado, anche a voler ritenere corretta l’effettuata diagnosi di sonno profondo, in luogo di quella di coma, sarebbe stato comunque necessario procedere all’immediata effettuazione di accertamenti strumentali, ed in particolare di una TAC, e non alla “semplice e inutile applicazione di una borsa del ghiaccio.”
In buona sostanza, secondo la Corte territoriale, qualsiasi fosse stata la causa del trauma del paziente, l’errore del Medico imputato ha comunque determinato in maniera efficiente il decesso, anche se solo anticipandolo.
Il responsabile civile della Casa di Cura impugna in Cassazione la decisione.
Viene lamentata l’errata applicazione del nesso di causa tra la condotta del Medico e il decesso del paziente, l’errata individuazione della natura del grado di colpa ed erronea applicazione della legge penale essendo la sentenza di secondo grado stata depositata in data successiva alla maturazione del termine di prescrizione del reato.
Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato, conseguentemente viene pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Osservano gli Ermellini che la Corte territoriale, non ha offerto un quadro soddisfacente della vicenda nella parte in cui si é occupata di illustrare gli aspetti riguardanti i profili di colpa emergenti in capo al Medico ed il grado della colpa.
L’introduzione, ai sensi della Legge Balduzzi, del parametro di valutazione dell’operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la successiva conferma di tale parametro ad opera della Legge Gelli-Bianco, ha modificato i termini del giudizio penale imponendo al Giudice non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri, ma, ancor prima, un’indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento lesivo.
Difatti, la motivazione di appello non indica se il caso concreto sia regolato, o meno, dalle linee guida, o dalle buone pratiche cliniche-assistenziali.
Inoltre, il Giudice d’Appello non ha considerato il nesso di causa e non ha specificato se si sia trattato di imperizia, negligenza o imprudenza.
Secondo la Legge Balduzzi, la gradazione della colpa è la premessa indispensabile per discernere l’ambito del penalmente rilevante e, dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, il parametro dell’imperizia ha assunto ancor maggiore rilievo.
In linea con tali assetti normativi, quindi, bisognerà anche verificare in concreto quale sia la legge penale più favorevole, in relazione a fatti risalenti ad epoca antecedente all’ultimo intervento legislativo.
Il noto intervento delle SS.UU. (189/2012), ha chiarito che la Legge Balduzzi risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario – commessi prima della entrata in vigore della legge Gelli-Bianco – connotati da negligenza o imprudenza, con configurazione di colpa lieve, che solo per il decreto Balduzzi erano esenti da responsabilità quando risultava provato il rispetto delle linee-guida o delle buone pratiche accreditate.
Ed ancora, nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore determinato da colpa lieve, che sia caduto sul momento selettivo delle linee-guida e cioé su quello della valutazione della appropriatezza della linea-guida, era coperto dalla esenzione di responsabilità del decreto Balduzzi, mentre non lo é più in base alla novella che risulta anche per tale aspetto meno favorevole.
Infine, l’errore determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa andava esente per il decreto Balduzzi ed é oggetto di causa di non punibilità in base all’art. 590-sexies c.p., essendo, in tale prospettiva, ininfluente, in relazione alla attività del giudice penale che si trovi a decidere nella vigenza della nuova legge su fatti verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al verdetto liberatorio.
Secondo la Suprema Corte, in sintesi, il Giudice di merito doveva verificare l’esistenza delle linee guida, stabilire il grado di colpa e la sua qualità.
Per quanto riguarda, invece, il deposito della motivazione di secondo grado dopo l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato, la doglianza è infondata.
Ai sensi dell’art. 575, primo comma, cpp, il responsabile civile può proporre impugnazione avverso le statuizioni inerenti la responsabilità dell’imputato e avverso quelle relative alla condanna di quest’ultimo e del responsabile civile stesso.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata viene annullata ai soli effetti civili e limitatamente al responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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