Il percepimento delle somme a titolo risarcitorio corrisposto dall’Assicurazione, in assenza di dichiarazione di incasso dei versamenti in acconto, viene ritenuto a saldo (Tribunale di Barcellona Pozzo di Grotto, Sentenza n. 521/2021 del 10/05/2021- RG n. 259/1998)

Con atto di citazione i coniugi, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, rimasta vittima del sinistro stradale in qualità di terza trasportata, citano a giudizio la compagnia di assicurazione La Nationale e i genitori di entrambi i conducenti dei motocicli onde vederli condannati al risarcimento dei danni patiti.

Narrano gli attori che in data 05/09/1997, la loro figlia minore si trovava, quale trasportata, sulla moto Aprilia condotta dalla minore convenuta all’interno del villaggio turistico, allorquando veniva violentemente investita da altro motociclo tipo Aprila condotto dal proprietario, il quale, rincorrendo le due ragazze per puro esibizionismo, eseguiva un azzardato sorpasso del ciclomotore prima sulla sinistra per poi svoltare subito dopo a destra e , non riuscendo a completare la manovra, investiva con la parte latero -centro -posteriore del suo motociclo la parte antero-laterale dell’altra moto facendo cadere le due ragazze.

La minore trasportata riportava gravissime lesioni personali a causa delle quali veniva trasportata dapprima all’Ospedale di Barcellona e subito dopo, presso il Policlinico di Messina ove veniva diagnosticato “Trauma cranico encefalico, frattura temporale destra della mastoide con interessamento del canale semicircolare superiore e laterale, pneumocegalo frontale, nelle cisterne prepontine ed in prossimità del tentorio, emorragia sub aracnoidea post – traumatica, versamento ematico nella cassa del timpano e nelle cellule mastoidee, perforazione della membrana timpanica destra; otoliquorrea; meningismo; frattura base I° metacarpo sinistro e pisiforme sinistro; frattura base V metatarso destro”.

Si costituiscono in giudizio i convenuti e le rispettive Compagnie d’assicurazione.

Il Tribunale ammette la prova per testi diretta e contraria richiesta dalle parti ed autorizza il rilascio del rapporto dei carabinieri di Barcellona P.G. relativo al sinistro.

Espletate le prove orali, il Giudice con ordinanza disponeva CTU Medico-Legale.

Depositate le comparse conclusionali, il Giudice con ordinanza del 08 -09.01.2007, previa revoca dei provvedimenti emessi in data 09.05.2000 e 07.01.2003, rimette la causa sul ruolo disponendo l’interrogatorio formale del convenuto, proprietario e conducente di uno dei motocicli coinvolti.

In data 31.03.2009, gli attori depositano istanza ex art 186 quater c.p.c. , con la quale chiedono la liquidazione dei danni subiti a causa del sinistro in questione, nei limiti della prova raggiunta, nonché le spese processuali.

Il Giudice emetteva in data 22.09.2009, ordinanza ex art 186 quater c. p. c. con la quale così disponeva : “ritenuto che dall’esame della prova testimoniale espletata appare evidente la responsabilità del proprietario e conducente del motociclo Aprilia nel causare l’incidente con un sorpasso azzardato provocando il rilevato tamponamento; viste le relazioni di CTU medico legali redatte dal consulente; ritenuto che appare conforme a giustizia provvedere ad emettere la richiesta ordinanza ex art 186 quater c.p.c. in considerazione della raggiunta prova; liquida i danni subiti dagli attori in complessive euro 53.358,00 nonché le spese del giudizio in complessive euro 3.39 5,00; liquida i danni subiti dalla minore, conducente del motorino, in complessivi euro 6.376,82 nonché le spese del giudizio in complessivi euro 2.695,00 di cui euro 1.300,00 per competenze”.

Gli importi venivano versati dalle relative compagnie assicuratrici.

Il Tribunale ritiene che parte attrice, agendo esecutivamente con atto di precetto in virtù dell’ordinanza ex art 186 quater c.p .c., e riscuotendo l’importo con la stessa liquidato in suo favore, ha tacitamente manifestato acquiescenza a quanto statuito dal detto provvedimento giudiziario.

Ciò trova riscontro nella circostanza oggettiva di assenza di formale dichiarazione di volere ricevere l’importo riscosso, liquidato con l’ordinanza ex art 186 quater c.p.c., solo a titolo di versamenti in acconto e non a saldo di quanto preteso con la domanda introduttiva del giudizio.

Ad ogni modo, quanto stabilito con l’ordinanza ex art 186 quater c.p.c. , in punto di quantum, trova riscontro nella CTU, e nei parametri di liquidazione vigenti all’epoca dell’emissione (22.09. 2009 ) del provvedimento giudiziario, tenuto anche conto che il sinistro si è verificato nell’anno in data 05.09.1997 , ossia dodici anni prima .

Per tali ragioni, il Tribunale conferma integralmente l’ordinanza ex art 186 quater c.p.c. del 22.09. 2009 .

Le spese di lite risultano già liquidate con l’ordinanza ex art 186 quater c.p.c., mentre i compensi per l’attività giudiziaria successiva vengono compensati tra le parti.

In conclusione, il Tribunale conferma l’ordinanza ex art 186 quater c.p.c. del 22.09.; conferma in riferimento alle spese ed ai compensi di causa, l’ordinanza ex art 186 quater c.p.c. del 22.09.2009 e compensa fra le parti le spese ed i compensi per l’attività processuale successiva all’emissione della predetta ordinanza.

Avv. Emanuela Foligno

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