L’Inail in visita di revisione riduceva all’11% l’inabilità permanente, ma la CTU confermava la sussistenza di una menomazione del 17% per il lavoratore caduto dal tetto del camion (Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 137/2021 del 14/05/2021-RG n. 394/2020)

L’infortunato riportava trauma cranico non commotivo, trauma addominale, lussazione gomito sx con frattura parcellare della coronoide, frattura scomposta dello scafoide carpale. Il lavoratore cita a giudizio l’Inail per vedere accertato un grado di inabilità permanente nella misura del 20% derivante dall’infortunio sul lavoro. Deduce il lavoratore che il 16 gennaio 2018, durante l’orario di lavoro, era accidentalmente caduto dal tetto di un camion, provocandosi gravi lesioni personali; che a seguito del predetto incidente è stato trasportato a mezzo ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terracina dove veniva e sottoposto ad esami di laboratorio, rilevamento dei parametri vitali, accertamenti clinici e radiologici al gomito sinistro, bacino, TC gomito sinistro, rachide cervicale, cranio e bacino, che , all’esito è stato sottoposto a riduzione della lussazione del gomito in narcosi con confezionamento di valva gessata, e quindi dimesso con diagnosi di ” trauma cranico non commotivo, trauma addominale, lussazione gomito sx con frattura parcellare della coronoide, frattura scomposta dello scafoide carpale “; che il datore di lavoro comunicava l’infortunio all’Inail.

L’Istituto stabiliva che la menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore era da ritenersi di grado pari all’11% e l’infortunato proponeva opposizione.

All’esito della visita collegiale del 29.8.2018 veniva riconosciuto un grado di I.P. pari al 19%, e la costituzione di una rendita a decorrere dal 19.5.2018.

L’anno successivo, veniva chiamato a visita di revisione dall’Inail che riteneva lo stato attuale della menomazione pari all’11%.

L’opposizione svolta in via amministrativa non sortiva effetto alcuno.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando in fatto e diritto il ricorso ed esponendo che la valutazione medica effettuata in sede di procedimento amministrativo di revisione è del tutto corretta.

Il Tribunale ritiene fondato il ricorso del lavoratore e dispone Consulenza Medico-Legale.

Il CTU ha accertato “…dall’esame della documentazione sanitaria emerge che il ricorrente nell’evento traumatico del 16 gennaio 2008 riportò lesioni espresse da trauma contusivo – distorsivo dell’articolazione scapolo -omerale sinistra, lussazione dell’articolazione del gomito con frattura parcellare dell’apice del processo coronoideo ulnare, trauma contusivo dell’articolazione radio -carpica sinistra con frattura scomposta dello scafoide carpale e lesione del legamento scafo -lunato con conseguente diastasi scafo – lunata a sinistra sottoposta ad osteosintesi nonché trauma contusivo dell’articolazione radio -carpica destra con frattura epifisi distale di radio destro . A tali lesioni esitano postumi da ritenersi permanenti e compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, valutabili nella misura globale del 17% (diciassette per cento) con decorrenza dalla visita di revisione del 13 giugno 2019; in dettaglio, in aderenza ai riferimenti valutativi di cui al DM 38/00, alle lesioni riportate nel trauma sono esitate menomazioni rappresentate da sindrome algo -disfunzionale dei movimenti dell’articolazione del gomito sinistro in esito a frattura -lussazione valutabili nella misura del 6% (sei per cento -voce 231), sindrome algo -disfunzionale dei movimenti dell’articolazione radio -carpica sinistra comprensiva dell’esito cicatriziale chirurgico valutabili nella misura del 7% (sette per cento -voce 236), sindrome algo -disfunzionale dei movimenti dell’articolazione scapolo -omerale sinistra valutabili nella misura del 2% (due per cento -voce 224) e sindrome algo -disfunzionale dei movimenti dell’articolazione radio -carpica destra nella misura del 3 % (tre per cento -voce 234).”

Il Tribunale condivide le conclusioni del CTU e dà atto della mancanza di osservazioni critiche da parte dei Consulenti di parte.

Il CTU ha determinato il grado di menomazione dalla data della visita di revisione, tuttavia, tenuto conto del fatto che ne è stata valutata la riconducibilità, sul piano causale, all’infortunio per cui è causa, la decorrenza viene dichiarata esistente sin dalla data della domanda amministrativa.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale dichiara che il ricorrente, per effetto dell’infortunio sul lavoro subito in data 16.1.2018 , ha riportato un grado di menomazione dell’integrità psico fisica di grado pari al 17 %; condanna l’Inail al pagamento della rendita ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, rapportata al predetto grado di menomazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi sui ratei arretrati dalla maturazione degli stessi al soddisfo; condanna l’Inail al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00, oltre spese generali e accessori ; pone definitivamente a carico dell’Istituto le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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