A causa di una errata manovra di arresto sulla pista da sci viene agganciato accidentalmente un altro sciatore che riporta lesioni. Al giudizio della Cassazione la unitarietà della decisione: “La decisione deve essere unitaria solo se le posizioni assunte dai litisconsorti e le emergenze istruttorie giustifichino la stessa decisione” (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 novembre 2024, n. 28680).
Il caso
La Corte d’Appello di Brescia (sent. 84/2022) ha rigettato l’appello avverso la decisione del Tribunale di Brescia solo relativamente alla negazione del diritto del responsabile civile ad essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice dalla responsabilità per i danni che egli stesso aveva riconosciuto di aver cagionato a causa di un investimento sulla pista da sci.
La Corte lombarda ha ritenuto infondata la domanda di manleva, dopo aver rilevato che:
- il responsabile aveva dichiarato alla compagnia assicuratrice di avere cagionato la caduta di uno sciatore, avendolo agganciato accidentalmente con il proprio sci, per causa di un’errata manovra di arresto.
- Le altre prove raccolte – in particolare, le dichiarazioni rese dai due finanzieri intervenuti per prestare soccorso, i quali avevano precisato di non aver svolto alcun accertamento circa la dinamica del sinistro, perché la vittima aveva riferito di essere caduta accidentalmente, e il verbale di accertamento, consegnato all’infortunato, che ne dava atto – sono state ritenute più attendibili delle dichiarazioni rese dal responsabile e da suo fratello (peraltro cognato della vittima).
Il vaglio di rigetto della Corte di Cassazione
Alla Corte lombarda si imputa di non aver verificato l’eventuale sussistenza di un conflitto di giudicati per “l’emissione di una sentenza, resa a definizione di una causa unica, in cui erano costituiti in giudizio il danneggiato, il danneggiante ed il garante del medesimo» che stabilisce la responsabilità civile del danneggiante per aver investito con gli sci il danneggiato e che nega la responsabilità dello stesso danneggiante per il medesimo fatto al fine di escludere il suo diritto di manleva nei confronti della assicuratrice, adducendo che non vi era prova che lo scontro tra sciatori si fosse verificato nei termini descritti.
La decisione di primo grado, nella parte in cui aveva accertato la sua responsabilità, era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, e dunque gli effetti dell’accertamento della responsabilità civile, in forza di quanto dispone l’art. 2909 cod. civ., avrebbero dovuto «dare per assodata la sussistenza del fatto costitutivo sul quale poggia, non solo la domanda di risarcimento del danno, ma anche quella di manleva, la quale, a questo punto, non poteva che venire accolta”.
Le censure vengono respinte
Essendo stata accertata la responsabilità del garantito nel giudizio di primo grado ed essendo stata rigettata la domanda di garanzia, il soccombente, tanto riguardo al modo di essere del rapporto principale, quanto riguardo al modo di essere del rapporto di garanzia assicurativa, è sempre e soltanto il garantito. Costui può scegliere di impugnare la sua soccombenza contemporaneamente tanto riguardo all’uno che all’altro rapporto se intende mettere la decisione in discussione riguardo ad entrambi.
In secondo luogo, se è vero che vi è un litisconsorzio necessario con il garante, ciò è tale sul piano processuale, ma non sul piano del tenore della decisione. La decisione deve essere unitaria solo se le posizioni assunte dai litisconsorti e le emergenze istruttorie giustifichino la stessa decisione.
Essendovi stato riconoscimento della responsabilità da parte dello stesso danneggiante, la Cassazione rammenta che tale “confessione” sfugge alla norma dell’art. 2733 c.c., nel senso che la confessione, che è tipico atto dispositivo, dispiega i suoi effetti solo nel rapporto fra garantito e pretendente, ma non nei confronti del garante.
Di conseguenza non è corretta e fondata la tesi del responsabile sia riguardo la ricorrenza di un preteso giudicato quanto all’accertamento del rapporto principale, opponibile al garante, sia quanto alla possibilità che la confessione della sua responsabilità produca effetti sfavorevoli anche nei confronti dell’impresa assicuratrice.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno