Erronea indicazione dell’INPS del termine di impugnazione del rigetto della prestazione previdenziale

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L’accertamento di un affidamento rilevante ai fini risarcitori compete al Giudice del merito ed è incensurabile per cassazione se non nei limiti indicati da Cass. S.U. n. 8053 del 2014.

Il caso

La Corte d’appello di Bologna (sent. 17/5/2018) ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’INPS che erroneamente indicava il termine entro cui impugnare il provvedimento di diniego della prestazione previdenziale già richiesta in via amministrativa e successivamente denegata in via giurisdizionale per avvenuto compimento della decadenza.

Il giudizio di Cassazione

L’interessato ricorre alla Corte di Cassazione censurando che la Corte di appello avrebbe ritenuto che il fatto che egli fosse assistito da un patronato, che aveva avuto conoscenza del provvedimento di reiezione della domanda, determinasse l’inescusabilità dell’errore in cui era incorsa e dunque l’insussistenza di un affidamento tutelabile ai fini risarcitori.

La doglianza viene ritenuta inammissibile atteso il consolidato principio di diritto secondo cui “l’accertamento della sussistenza dei presupposti rilevanti per la configurazione di un affidamento rilevante ai fini risarcitori compete al Giudice del merito ed è incensurabile per cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella rigorosa interpretazione offerta da Cass. S.U. n. 8053 del 2014”.

Conseguentemente viene ribadito che, nell’ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all’assicurato una erronea indicazione del termine per proporre impugnazione giudiziale, il giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno arrecato in seguito all’omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini previsti dalla legge, dà luogo ad un giudizio di fatto che compete in via esclusiva al giudice del merito e che può essere censurabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c..

La Corte dichiara inammissibile il ricorso (Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2024, n.23325).

Avv. Emanuela Foligno

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