L’art. 348 del Codice Penale prevede una sanzione per colui il quale eserciti  una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione da parte dello Stato senza averla prima ottenuta.

Come noto, l’ esercizio abusivo di una professione è uno specifico reato punito dal nostro Codice Penale, come previsto dall’art. 348.

Ciò che viene tutelato, con questa norma, è il fatto che determinate professioni che richiedono specifiche competenze tecniche e requisiti ben definiti, vengano illecitamente esercitate da soggetti privi del titolo abilitativo.

Pertanto, per chi si macchia di esercizio abusivo di una professione, senza quindi aver mai conseguito la propedeutica abilitazione, è prevista una sanzione penale, ai sensi dell’art. 348 c.p..

Ma cosa succede se un soggetto ha conseguito l’abilitazione in un altro Stato ed esercita la professione in Italia?

A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione che ha affrontato un caso specifico.

La nostra legislazione prevede che un soggetto che sia abilitato all’ esercizio di una certa professione in uno Stato estero, per poterla esercitare anche in Italia debba fare una richiesta al Ministero competente.

Occorre, infatti, una espressa autorizzazione. Una volta accertata la regolarità della richiesta, ne darà comunicazione al correlativo Ordine Professionale.

Nel caso in esame, la Cassazione si è pronunciata in relazione alla figura professionale dell’odontoiatra. Gli Ermellini, in particolare, hanno condiviso le argomentazioni dei Giudici di merito che avevano deciso di condannare l’imputato.

In particolare, l’orientamento che è stato seguito dal Collegio di legittimità è quello ormai consolidato in materia. Vale a dire che l’addebito si ritiene configurato nel momento in cui il professionista eserciti senza aver prima ottenuto il via libera dal Ministero della Sanità.

Questo orientamento, inoltre, non esclude il reato neppure nell’ipotesi in cui l’odontoiatra eserciti la professione pur avendo depositato la richiesta di abilitazione presso il Ministero della Sanità.

Ciò significa che, chi esercita la professione pur essendo ancora in attesa della autorizzazione ministeriale, compie comunque un reato, come ben illustrato nell’accurata analisi su questo argomento realizzata dall’Avv. Aldo Antonio Montella.

 

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