Occorre stigmatizzare eventuali forme di ritrosia da parte dei sanitari all’atto di effettuare prelievi coattivi in presenza di un reato stradale.
In tema di reati stradali e prelievi coattivi, la legge n. 41 del 2016 ha un importanza specifica per gli esercenti le professioni sanitarie.
Come è noto, infatti, alla introduzione nel codice penale delle nuove fattispecie di reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) si è accompagnato l’adeguamento delle regole del procedimento penale in tema di accertamenti medici coattivi.
Ora, secondo Carlo Bonzano, Professore di diritto processuale penale nellʼUniversità di Roma “Tor Vergata” e esperto in discipline penalistiche di Federsanità ANCI, la questione più importante circa i prelievi coattivi in presenza di reati stradali riguarda sicuramente le modifiche apportate all’art. 359-bis c.p.p..
Queste consistono nella previsione di una nuova ipotesi di accertamento urgente.
Nei casi di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni stradali (art. 590-bis c.p.p.), qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica, “se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini – spiega Bonzano – i provvedimenti con cui il pubblico ministero dispone le operazioni, l’accompagnamento coattivo e l’eventuale esecuzione coattiva in mancanza di consenso, nei casi di urgenza, possono essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto”.
Tale iniziativa si sostanzia in un decreto. Con esso, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono allʼaccompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo ai necessari prelievi, che diventano prelievi coattivi laddove l’interessato neghi il proprio consenso.
Come ricorda Bonzano, occorre sempre stigmatizzare ogni forma di ritrosia da parte degli addetti al servizio sanitario rispetto allʼeffettivo adempimento del dovere di immediata collaborazione con la polizia giudiziaria.
Ciò in quanto è espressamente previsto il rilascio della certificazione relativa agli accertamenti svolti, “estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge” (artt. 186, comma 5 e 187, comma 5 d.lgs. n. 285 del 1992).
Alla luce di tali premesse, è sorprendente, secondo Bonzano, che il prelievo ematico non sia stato espressamente disciplinato dal legislatore.
Questo infatti fa sì che la legittima praticabilità dello stesso finisca per essere ricavata in via meramente interpretativa.
Eppure, si tratta di un atto centrale. È noto, infatti, come lʼetilometro risulti affetto da un elevato tasso di errore. Proprio per questo il prelievo ha una importanza cruciale.
Pertanto, fa notare Bonzano, ci si trova dinanzi a una regolamentazione carente. Essa rimette alla prassi la disciplina delle interrelazioni tra gli organi investigativi e quelli sanitari.
Allora, proprio in virtù di questo, è fondamentale il modo in cui si comportano i sanitari in queste circostanze.
Innanzitutto, bisogna stabilire chi deve essere deputato ai prelievi coattivi, dovendosi chiarire se il compimento dell’atto possa essere richiesto solo al personale sanitario. Va da sé che, come norma, i prelievi ematici siano di competenza degli infermieri ed esulino dalle attività proprie del medico.
Tuttavia, ricorda Bonzano, “la qualificazione in termini ‘medici’ degli accertamenti sembra funzionale al rispetto dellʼinsopprimibile istanza della salute (art. 32 Cost.), sicché – a prescindere da chi materialmente compia l’operazione – appare comunque irrinunciabile un preventivo intervento del medico appunto, onde escludere, rispetto al caso concreto ed al singolo ‘paziente’, che l’esecuzione dell’accertamento presenti eventuali rischi che renderebbero impraticabile il prelievo”.
Ora, il tema è consequenziale con quello della obbligatorietà o meno dell’atto che gli inquirenti richiedano di compiere. Ne discende pertanto la non semplice individuazione dello status, inteso in senso processuale, che il sanitario possa assumere.
È infatti da quest’ultimo profilo che dipende la configurabilità di un obbligo giuridico di adempiere in capo al medico.
Infatti, si sono registrate in ambito sanitario diverse posizioni. Esse sono volte a riconoscere sempre una libertà di coscienza. E, in base a essa, improntare la scelta di dare seguito o meno alle richieste dellʼautorità procedente.
Dal momento però, che un arbitrario diniego del medico potrebbe vanificare l’intera procedura, l’orientamento prevalente attribuisce al personale sanitario la qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria (art. 348 c.p.p.).
Ora, anche volendo riconoscere alla richiesta avanzata dallʼautorità inquirente una portata impositiva, non è affatto vero che da essa deriverebbe l’azzeramento di qualsiasi margine valutativo in capo al medico.
Ne consegue, invece, che occorre riconoscere come legittimo l’inattivismo serbato dal sanitario a fronte di un pericolo per la salute psicofisica del soggetto.
Lo stesso approccio si dovrebbe tenere in conto per porre rimedio alla questione dei prelievi coattivi. Questi, “essendo finalizzati esclusivamente al soddisfacimento di istanze giudiziarie – afferma Bonzano – risulterebbero subvalenti rispetto al compimento di qualsivoglia trattamento di natura autenticamente terapeutica cui fosse contestualmente chiamato il personale sanitario”.
Pertanto, la cura del malato che si rivolga al presidio ospedaliero manterrebbe priorità esecutiva sulla diagnosi processuale da compiersi.
A questo proposito, bisogna rilevare come la normativa di riferimento (art. 224-bis, comma 4 c.p.p.), non possa non imporre garanzie ancor più solide in favore del malato che si reca in ospedale per esigenze mediche.
Più nello specifico, l’art. 224-bis, comma 4 c.p.p. vieta che le istanze giudiziarie vengano soddisfatte mediante strumenti che “possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute […], ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità” in capo a chi debba esservi sottoposto.
Al contempo, qualsiasi altra impostazione potrebbe tradursi nella pretesa di trasferire in capo al personale sanitario i rischi insiti in un eventuale riordino delle priorità da seguire.
Facciamo un esempio.
Immaginiamo un paziente che si rechi al pronto soccorso in uno stato prima facie non preoccupante. Ipotizziamo che, improvvisamente, abbia visto aggravarsi le proprie condizioni e la cui evoluzione non abbia potuto essere adeguatamente monitorata dai sanitari perché impegnati in una richiesta di accertamento coattivo.
Risulta chiaro che l’unico temperamento legittimamente praticabile si individua nel ricomprendere il carico terapeutico da evadere tra i motivi che il medico può immediatamente addurre per sottrarsi alla iniziale richiesta degli inquirenti.
Contestualmente, sembrano porsi fuori dal sistema i rifiuti ed i ritardi nel fornire allʼautorità richiedente i dati del sanitario di turno cui indirizzare il modulo di richiesta per lʼesecuzione degli accertamenti “stradali”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, bisogna stigmatizzare ogni forma di ritrosia da parte dei sanitari in relazione all’adempimento del dovere di immediata collaborazione con la polizia giudiziaria.
Questo in quanto è espressamente previsto il rilascio della certificazione relativa agli accertamenti svolti. Essa è “estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge” (artt. 186, comma 5 e 187, comma 5 d.lgs. n. 285 del 1992).
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