La CTU ha accertato che il danno biologico subito dal lavoratore è inferiore alla soglia di indennizzabilità prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (Tribunale di Oristano, Sez. lavoro, Sentenza n. 83/2021 del 08/06/2021 RG n. 329/2020)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail contestando la definizione a se sfavorevole del procedimento amministrativo promosso nei confronti dell’Inail per il riconoscimento degli esiti permanenti derivanti da infortunio sul lavoro.
Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto della domanda e ribadendo la fondatezza degli accertamenti svolti in fase amministrativa dai propri funzionari e la causa viene istruita attraverso l’acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.
A seguito del deposito della relazione peritale il Giudice ritiene la domanda parzialmente fondata.
La CTU ha accertato che il danno biologico subito dal lavoratore è inferiore alla soglia di indennizzabilità prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38.
In particolare, il CTU: “il lavoratore risulta essere affetto da esiti di intervento chirurgico artroscopico per lesione del corno posteriore del menisco mediale e condropatia del condilo femorale del ginocchio sn post-traumatica, con lieve dolore e limitazione funzionale ; tale patologia è riconducibile eziologicamente all’infortunio sul lavoro occorso durante l’attività lavorativa svolta dal medesimo, e ha determinato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo l’articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico Unitario in misura del 002% , secondo la voce tabellare applicata con codice 282 (esiti di meniscectomia = 2%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa; inoltre il Danno Biologico Complessivo, dedotto dall’associazione della malattia professionale già riconosciuta al ricorrente (ernie discali multiple = 002%) e di quella nuova sopra riportata, è valutabile in una percentuale pari al 004% ; infine si riconosce al ricorrente un periodo d’Invalidità Temporanea Assoluta I.T.A. pari a complessivi 94 giorni (novantaquattro) di cui 36 (trentasei) dal 12.12.2018 al 17.01.2019 nel periodo pre-operatorio e 58 (cinquantotto) dal 15.10.2019 al 12.12.2019 nel periodo post-operatorio”.
Il Giudice condivide le conclusioni del Consulente e dichiara la domanda parzialmente accoglibile.
In conclusione, viene dichiarato il diritto del lavoratore al riconoscimento dell’inabilità temporanea assoluta pari a complessivi 94 giorni (novantaquattro) di cui 36 (trentasei) dal 12.12.2018 al 17.01.2019″ nel periodo pre-operatorio e 58 (cinquantotto) dal 15.10.2019 al 12.12.2019 nel periodo post–operatorio.
Conseguentemente l’Inail è tenuto a corrispondere quanto dovuto a titolo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 94.
Le spese processuali vengono compensate in misura del 50%, le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Avv. Emanuela Foligno
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