Il primo Giudice errava nel negare all’appellante un termine per procedere alla notifica dell’atto di citazione nei confronti del responsabile civile del sinistro riconducibile all’errata manovra di retromarcia (Tribunale di Roma, Sentenza n. 10846/2021 del 22/06/2021 RG n. 78199/2019)

Con atto di citazione, la Società propone gravame avverso la sentenza n. 28708/2019 con cui il Giudice di pace di Roma rigettava la domanda volta a conseguire – in ragione di una cessione del credito intercorsa con il danneggiato – il risarcimento del pregiudizio subito a seguito del sinistro stradale, avvenuto il 28 .11.2 017, alle ore 12.15 circa, in Roma tra la Toyota Rav 4 e il veicolo Audi A3. Deduce l’appellante che la responsabilità dei danni materiali subiti dalla vettura Toyota Rav 4 sia da ricondurre alla condotta imprudente e imperita del conducente del veicolo Audi A3, che nell’effettuare una manovra in retromarcia, tamponava la Toyota.

L’appellante deduce una arbitraria interpretazione del diritto e difformità della decisione, rispetto all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione in quanto il primo Giudice non autorizzava la notifica dell’atto introduttivo al responsabile civile e non concedeva il termine ex art. 102 , comma 2, c.p.c., dichiarandone comunque la contumacia.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione deducendo nel merito che la parte appellante nulla aveva addotto a confutazione delle eccezioni di carenza dei requisiti amministrativi e di legge per l’esercizio dell’attività di autonoleggio, di destinazione ad uso esclusivamente privato del veicolo noleggiato, di illegittimo frazionamento del credito e di carenza di legittimazione attiva per intervenuta cessione del credito ad altro soggetto.

Il Giudice dà atto che l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado è fondata poiché il primo Giudice errava nel negare all’appellante un termine per procedere alla notifica dell’atto di citazione nei confronti del responsabile civile del sinistro.

Anche se la questione sollevata innanzi al Giudice di pace in prima udienza, non sia stata riproposta dalle parti in appello, la costituzione dell’odierna appellata quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante ai sensi della convenzione CAD appare pienamente legittima alla luce della recente giurisprudenza di legittimità la quale ha escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile.

Difatti, è del tutto lecito che la Compagnia di Assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest’ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante.

La Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio.

Ne consegue, che in presenza di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno gli effetti giuridici solo nella sfera giuridica della mandante.

Tanto chiarito, tuttavia, non intacca la nullità della sentenza ai sensi dell ‘art.354 c .p.c. e la preclusione di procedere a esaminare nel merito la controversia.

E’ necessaria la restituzione degli atti al primo Giudice affinché provveda all’integrazione del contraddittorio erroneamente e illegittimamente omesso.

Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice d’Appello, accoglie parzialmente l’appello e annulla la sentenza impugnata rimettendo la causa a i sensi dell’art.354 c.p.c. innanzi al Giudice di primo grado; b) compensa le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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