Esposizione a sostanze tossiche, Azienda ospedaliera condannata

0
esposizione a sostanze tossiche

L’Azienda Ospedaliera è stata condannata per l’esposizione a sostanze tossiche del lavoratore, tecnico di laboratorio analisi (Cassazione civile sez. III, 21/12/2021, ud. 13/10/2021, dep. 21/12/2021, n.40998/2021)

La ricorrente assume di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, l’Azienda Ospedaliera chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la morte del congiunto, a seguito di neoplasia del cavo orale provocata dalla esposizione a sostanze tossiche durante lo svolgimento della sua attività professionale quale tecnico di laboratorio di analisi.

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 589/2014, accoglieva la domanda, liquidando a favore dell’attrice, convivente della vittima, la somma di Euro 150.000,00, ritenendo dimostrata la ricorrenza di un nesso eziologico tra le condizioni lavorative e il decesso.

L’Azienda Ospedaliera impugna la decisione in appello, ritenendo che la dimostrazione della causa di servizio non fosse sufficiente a fornire la prova del nesso eziologico tra il decesso e l’inalazione di sostanze cancerogene durante il periodo in cui aveva prestato la sua attività lavorativa, perché era stato preso in considerazione tutto il periodo lavorativo del deceduto, e non quello riferito alle dipendenze della convenuta.

La Corte d’Appello di Venezia, accoglieva il gravame principale, riformava, per l’effetto, la decisione di prime cure e rigettava le domande della ricorrente, condannandola a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza del Tribunale, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.

In particolare, la sentenza impugnata, non concordava con il provvedimento impugnato quanto alla ricorrenza di “una piena sovrapposizione tra i fatti ed il nesso causale posti a fondamento della domanda giudiziale ed i fatti ed il nesso causale accertati in sede di riconoscimento della causa di servizio”, perché: i) l’accertamento della causa di servizio si era fondato sulla relazione della Commissione medica ospedaliera del centro militare di medicina legale di Padova, la quale aveva preso in considerazione tutto il periodo lavorativo della vittima, con le mansioni di tecnico di laboratorio; ii) lo stesso Tribunale aveva dato atto dell’autonomia dell’accertamento della causa di servizio rispetto a quello di accertamento dell’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., pur non escludendo la possibilità di una valorizzazione del primo nell’ambito del secondo.

In Cassazione viene impugnata la statuizione di accoglimento del motivo di appello con cui l’Azienda ospedaliera aveva chiesto di distinguere i periodi di servizio della vittima e la errata valutazione del nesso causale secondo il principio del più probabile che non.

Secondo la Suprema Corte, assume carattere dirimente la prova del nesso di causa tra la nocività dell’ambiente lavorativo imputabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., all’Azienda ospedaliera di Verona, e al riguardo evidenzia che : a) la responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c., non è di natura oggettiva per cui incombe al lavoratore, il quale lamenti un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale nocumento, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno nell’altro elemento, mentre spetta al datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le anzidette circostanze l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele (ex plurimis, tra le più recenti pronunce massimate, cfr. Cass. 25/01/2021, n. 1509); b) che quand’anche la natura della responsabilità evocata fosse stata aquiliana – la questione, in verità, non emerge affatto dalla sentenza, ma è posta solo nel controricorso, ove si sostiene che la domanda risarcitoria era stata formulata iure proprio dalla convivente e che pertanto la responsabilità avrebbe dovuto qualificarsi come extracontrattuale, in applicazione del principio secondo il quale l’azione risarcitoria dei terzi estranei al contratto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 c.c., trova fonte nella responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell’accertamento, e dunque la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso di causa tra detta nocività e la patologia tumorale che determinava la morte; c) ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Infatti, l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia.

La sentenza impugnata, ha ritenuto possibile la valorizzazione dell’accertamento della causa di servizio “in presenza di altri elementi probatori che non appaiono però sussistere”; pertanto, non può dirsi che abbia considerato irrilevante l’accertamento della causa di servizio.

La ricorrente ha dimostrato in termini meramente possibilistici e non anche probabilistici, come d’uopo, l’esposizione a sostanze nocive e cancerogene, in grado di causare la neoplasia che causava la morte del congiunto, per un lungo lasso di tempo compreso quello durante il quale egli ebbe a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze della Azienda ospedaliera di Verona.

Anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale che dimostra, rispetto a quello precedente, una maggiore apertura verso l’utilizzabilità dell’accertamento della causa di servizio nelle controversie aventi ad oggetto la violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., l’onere probatorio posto a carico di chi invochi la responsabilità, richiedente l’allegazione sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è il lavoratore è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti, non può dirsi soddisfatto mediante la mera allegazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

L’autonomia dell’indennizzo rispetto alla violazione degli obblighi di prevenzione ha subito una certa attenuazione, sicché le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice del merito, ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c..

Ad ogni modo, pacifico che l’accertamento ai fini dell’equo indennizzo risente dei limiti della utilizzabilità in concreto da parte del giudice del merito: nel senso che deve essere o tale da non rendere necessari ulteriori accertamenti, perché fondato su riscontrabili presupposi valutativi, o deve risultare supportato da ulteriori elementi di prova.

L’accertamento della causa di servizio è stata l’unica addotta a supporto della ricorrenza del nesso di causa che spettava alla ricorrente dimostrare ed essa non è stata ritenuta tale da individuare i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, cui era stato esposto il lavoratore.

Dalla valutazione degli elementi probatori emergevano argomenti che, secondo un giudizio di fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito, risultavano divergenti.

In ogni caso, una volta escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell’ambiente di lavori e l’evento di danno, la Corte territoriale non era tenuta ad indagare se l’Azienda ospedaliera avesse adottato le misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento attiene al secondo ciclo causale, cioè quello da indagare solo là dove venga considerato integrato il primo.

La Corte territoriale, infatti, ha coniugato erroneamente i due cicli nei quali si articola il giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro.

Al ciclo che si pone a monte, relativo all’evento dannoso e alla sua derivazione causale, deve seguire quello a valle, relativo, invece, alla possibilità o meno di adempiere, essendo il debitore/datore di lavoro ammesso a provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza degli obblighi di adottare tutte le cautele astrattamente e specificamente esigibili.

La sentenza impugnata, una volta ritenuto che il nesso di causalità materiale non era stato provato, data la mancata dimostrazione della specifica nocività dell’ambiente di lavoro in relazione alla prestazione in concreto esplicata, non avrebbe dovuto prendere in considerazione l’eventuale adozione delle misure prevenzionali da parte della datrice di lavoro.

La Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Nocività dell’ambiente di lavoro: al lavoratore l’onere della prova

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui