Sinistro nel kartodromo e responsabilità del gestore della struttura

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sinistro nel kartodromo

Gestore della struttura e conducente antagonista vengono condannati per i danni conseguenti al sinistro nel Kartodromo (Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 40991 del 21/12/2021)

Pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n. 1122/2016 del 10 giugno 2016 , la Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 2405/2017 provvedendo sul quantum della pretesa risarcitoria già riconosciuta fondata nell’an, ha condannato gestore e proprietario della struttura sportiva, in solido tra di essi, al pagamento in favore del danneggiato della somma di Euro 73.529,93 per le lesioni subite in conseguenza del sinistro occorso nel kartodromo, allorquando il danneggiato, percorrendo la pista alla guida del proprio kart, era venuto in collisione con altro Kart e, a seguito dell’urto, era stato sbalzato per aria ricadendo pesantemente a terra.

Con la sentenza non definitiva la Corte d’Appello ha accolto il gravame proposto dal danneggiato avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda ritenendo il sinistro esclusivamente ascrivibile a sua negligenza.

La Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità sia del gestore che del conducente dell’altro kart, unitamente al concorso di colpa dello stesso danneggiato, e considera: “E’ pacifico che il… giorno dell’incidente… per l’ingresso in pista e per l’uscita da essa, era utilizzata esclusivamente la corsia di accelerazione, posta alla fine del rettilineo, che dai box conduce attraverso un cancello alla pista… “E’ acquisito agli atti il verbale di collaudo del circuito e risulta che il circuito rispecchiava le misure di sicurezza della F.I.K. e poteva essere utilizzato sia per le gare che per il noleggio, specificando che per quest’ultima attività il circuito doveva comunque attenersi alle prescrizioni di cui al collaudo.

Ed ancora osserva: “Invero, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve ritenersi che anche per l’attività ludica è obbligatorio osservare il precetto contenuto nei regolamento F.I.K. secondo cui vi devono essere due distinti raccordi per l’ingresso in pista e per l’uscita da essa, in modo che non ci possa essere una intersecazione di traiettorie tra i kart. che sono nel circuito e quelli che vi entrano o vi escono. La gravità della violazione, sia del precetto regolamentare che del principio del neminem laedere, è ancor più manifesta nell’ambito dell’attività amatoriale, dove maggiori devono essere le cautele apprestate nei confronti di utenti che non sono piloti professionisti.”

La decisione viene impugnata in Cassazione, che rigetta il ricorso.

Osservano gli Ermellini che risultano chiaramente dalla decisione della Corte territoriale, sia la ricostruzione fattuale, sia la regola di giudizio che hanno condotto all’affermazione di responsabilità del ricorrente sub specie di responsabilità da fatto colposo ex art. 2043 c.c.

Altrettanto chiaro il rilievo che il titolare del circuito, avendo disposto, nel giorno dell’incidente, l’uso di un solo raccordo… ha violato il precetto contenuto nel regolamento e ha posto in essere un comportamento negligente e imprudente, omettendo di approntare tutte le cautele opportune al fine di evitare l’incidente.

Sulla dichiarazione prodotta di esonero di responsabilità viene evidenziato che trattandosi di risarcimento aquiliano di danni arrecati a terzi, l’indagine diretta a stabilire sussistenza e graduazione della responsabilità non avrebbe potuto essere risolta in senso favorevole al danneggiante per il solo fatto dell’esistenza di una preventiva dichiarazione di esonero da ogni responsabilità, atteso che la validità di una simile clausola resta soggetta ai divieti fissati dall’art. 1229 c.c., onde tale clausola, ove pure oggetto di specifica approvazione per iscritto, è nulla là dove determina, in ragione del suo ampio ed incondizionato contenuto, una preventiva e totale esclusione della responsabilità oltre il consentito limite della colpa lieve.

La responsabilità del gestore dell’impianto è stata dedotta, e accertata, proprio perché la regolazione dell’utilizzo dell’impianto si poneva in contrasto con norme regolamentari e, comunque, con le regole di comune prudenza e creava condizioni di rischio in effetti poi inveratesi con il sinistro.

Un conto è che gli utenti sapessero dell’esistenza di una sola via di accesso, altra cosa è che gli utenti fossero in grado di comprendere la pericolosità (essendo utenti amatoriali), come invece era perfettamente in grado e comunque tenuto a fare il gestore dell’impianto.

Per tali ragioni il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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