La pertinenza dell’abitazione di famiglia rientra negli spazi di circolazione coperti dalla Assicurazione per la Responsabilità Civile automobilistica (Cass. Civ., sez. VI – 3, Ordinanza del 17 dicembre 2021, n. 40607- Presidente Scoditti – Relatore Gorgoni)
Per la Suprema Corte è fondamentale il richiamo al principio secondo cui “la circolazione del veicolo identificata dal Codice delle Assicurazioni private è quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. Nella suddetta circostanza, pertanto, è possibile l’azione risarcitoria nei confronti dell’Assicurazione e del proprietario del veicolo responsabile, anche se l’incidente si è verificato in un’area che è di pertinenza di un’abitazione privata. La vicenda trae origine dal caso di un minore investito da un autocarro durante l’esecuzione della manovra di retromarcia.
I Giudici di merito respingevano la domanda risarcitoria in quanto carenti i presupposti di copertura della RCA nei confronti della Società proprietaria del veicolo e della Compagnia assicurativa.
In particolare, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2517/2015, dichiarava inammissibile la domanda perché il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta contro l’assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante solo per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ed accessibili ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari dei diritti su di esse. La strada ove il minore era stato investito dall’autocarro intento ad eseguire una manovra di retromarcia non possedeva tali caratteristiche, dovendosi ritenere accertato che l’investimento era avvenuto in un’area retrostante alla casa della famiglia, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita dell’automezzo privato e non destinata all’accesso di persone diverse dai proprietari della detta area.
La Corte d’Appello di Lecce, rigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, incentrato sul fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l’area dell’incidente non fosse ad uso pubblico, confermava la decisione impugnata e regolava le spese di lite.
In entrambi i gradi di merito veniva evidenziato che «l’investimento è avvenuto in un’area retrostante alla casa della famiglia del minore danneggiato, area di pertinenza dell’immobile, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un cancello, destinata alle manovre in entrata ed in uscita dell’automezzo privato e non destinata all’accesso di persone diverse dai proprietari della detta area».
Sulla base di tale deduzione, quindi, la domanda dei genitori del minore veniva dichiarato inammissibile in quanto «il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta contro l’assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante solo per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ed accessibili ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari dei diritti su di esse».
La vicenda viene condotta in Cassazione contestando che l’area in cui il minore era stato investito non fosse ad uso pubblico, cioè aperta e transitabile da un numero indeterminato di persone.
Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata ed evidenziano il recente chiarimento di legittimità secondo il quale il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per la RCA, deve rinvenirsi nell’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale.
Ne consegue che la RCA non copre il caso in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione stradale e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private.
Il riferimento è ad «usi del veicolo non come mezzo di trasporto e usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale».
Invece, erroneamente, i Giudici di merito motivavano il diniego della domanda sulla mancata dimostrazione che la pertinenza dell’abitazione rientrasse in area aperta al pubblico, e non sul fatto che il veicolo investitore fosse stato utilizzato in un contesto avulso dal concetto di circolazione.
Conclusivamente, la sentenza della Corte d’Appello viene cassata, con rinvio in diversa composizione, ove dovrà essere applicato il principio di diritto secondo cui «la circolazione su aree equiparate alle strade, come da Codice delle Assicurazioni private, va intesa come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
La pregiata penna del Relatore Cons. Gorgoni evidenzia come la decisione impugnata abbia ritenuto l’area teatro dell’incidente “privata” tout court, ma ha reputato che non fosse stata provata la sua utilizzabilità da parte di una serie indeterminata di soggetti, essendo emerso che le sue caratteristiche erano quelle di una pertinenza a servizio della casa della famiglia.
Ed ancora, i Giudici di merito hanno argomentato sulla scorta del principio, all’epoca della decisione prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità – giuridicamente lecita – di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche ovvero l’accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari condizioni.
La decisione delle Sezioni Unite n. 21983 del 2021, però, esaminando il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’assicurazione obbligatoria, ha ritenuto che il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la RCA “deve rinvenirsi nell’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”.
Avv. Emanuela Foligno
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