Il ribaltamento del camion all’interno della cava è stato giudicato secondo i dettami dell’attività pericolosa (Tribunale di Aosta, Sentenza n. 378/2021 del 13/12/2021 RG n. 818/2019)

Il camionista dell’autotreno, incaricato di scaricare del fresato d’asfalto all’interno della cava sita nel cantiere della convenuta, giunto sul posto, era stato indirizzato dal responsabile di cantiere, per lo scarico del materiale, verso linterno della cava (invece che al piazzale sito all’ingresso del cantiere), scelta che aveva provocato il disappunto dell’autista (poiché l’interno della cava non vi era spazio di manovra).

Rassicurato dal responsabile di cantiere, che aveva fatto salire sul mezzo un dipendente di altra ditta, allo scopo di gestire e indicare le manovre; giunto sul posto indicato, dopo aver posizionato il mezzo per lo scarico si accingeva ad effettuare lo scarico medesimo, il veicolo si ribaltava violentemente su sé stesso sul lato del guidatore, in quanto al mezzo era venuto meno il contatto con il terreno a causa di un falsopiano presente sul suolo.

A seguito del ribaltamento del camion, il mezzo di parte attrice era inservibile a causa degli ingenti danni e l’autista subiva lesioni fisiche.

L’attrice, pertanto, invoca nei confronti del titolare della cava la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.), o comunque per cose in custodia (art. 2051 c.c.), prospettando altresì in ogni caso la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c..

La convenuta sostiene che la pista ove si era mosso l’autotreno per raggiungere il piazzale dove manovrare per lo scarico ed il deposito del materiale, ‘presentava un fondo di usura del tutto compatto, privo di fessurazioni di sorta anche in prossimità della recinzione a delimitazione dell’area prossima al pendio; era quindi del tutto verosimile che il ribaltamento del cassone (e le conseguenze dal medesimo prodotte) fossero da ascrivere ad altri fattori (errore di manovra, sottovalutazione del peso del materiale trasportato), che non riguardavano lo stato dei luoghi.

La predetta ordinanza del giorno 11.11.2020 è da intendersi integralmente richiamata e confermata, non esse ndo ravvisabili elementi che possano giustificare valutazioni diverse rispetto a quelle espresse nellordinanza medesima; sono quindi da disattendere anche in questa sede le istanze istruttorie reiterate in occasione della precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale osserva che la ricostruzione della dinamica del sinistro, così come emerge dalla prospettazione dell’attore, non consente la configurabilità delle ipotesi di responsabilità della società convenuta.

In particolare, dall’annotazione redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto, risulta che, in base alle informazioni fornite dallo stesso autista dell’autotreno, il mezzo si era ribaltato a causa di una manovra errata durante lo scarico del materiale fresato.

In tal senso depongono anche le circostanze che, dalle fotografie allegate all’intervento dei Militari, non emerge una conformazione dei luoghi tale da configurare l’esistenza di insidie non percepibili, risultando compatto e privo di anomalie il piazzale dove si verificava il ribaltamento del mezzo pesante.

Di talchè, mancano elementi per ritenere che l’attività di gestione della cava fosse connotata da una pericolosità intrinseca, ferma l’esigenza che il conducente del veicolo prestasse particolare attenzione nell’effettuazione della manovra di svuotamento del cassone, manovra potenzialmente pericolosa.

Non è possibile formulare, nel caso in esame, un giudizio prognostico di pericolosità dell’attività svolta dalla convenuta (attività che, peraltro, non rientra tra quelle qualificate come pericolose ex lege ), in assenza di significativi dislivelli creati dallo scarico di materiali, con la conseguenza che non si ravvisano i presupposti per ritenere necessario, da parte della convenuta, particolari cautele.

Conseguentemente, non può discorrersi di omissioni da parte della convenuta idonee ad avere causalmente determinato il danno, ex art. 2050 c.c.

Inoltre, non risulta provata la circostanza che l’interno della cava non aveva alcuno spazio di manovra e che anche per uscirne, occorreva necessariamente fare la sola manovra di retromarcia.

Non sussiste, pertanto, alcun automatismo tra la ipotizzata presenza di falsipiani e dislivelli e la responsabilità della società convenuta: eventuali alterazioni dei luoghi costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili.

Oltretutto, nel caso in esame, eventuali alterazioni dei luoghi (come ipotizzati e prospettati dall’attrice) sarebbero stati comunque prevedibili con l’ordinaria diligenza trattandosi di sito destinato allo scarico di materiale.

Respinta anche una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. in assenza di un nesso causale tra la condotta omissiva ascritta alla convenuta ed il verificarsi dell’evento dannoso, dovendosi ritenere che l’evento fosse evitabile con l’uso della dovuta diligenza ed accortezza da parte del conducente dell’autotreno.

Conclusivamente, il ribaltamento del camion viene ascritto alle imprudenti manovre dell’autista e la domanda attorea viene integralmente rigettata con compensazione delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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