In caso di contestazione del buon funzionamento dell’etilometro nell’ambito di un giudizio per guida in stato di ebbrezza, l’onere di allegazione sul difetto di omologazione e verifica periodica dell’apparecchio ricade sull’imputato

Nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio. Lo ha ribadito, aderendo a un indirizzo recente della giurisprudenza si legittimità, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27879/2020.

Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 186, del codice della strada, aggravato dall’orario notturno (tasso alcolemico riscontrato 1,47-1,49 g/1).

Nell’impugnare la pronuncia del Giudice di secondo grado l’imputato lamentava, tra gli altri motivi, il vizio di motivazione in relazione alla efficacia probatoria dell’etilometro in quanto, a seguito della richiesta di ottenere copia del libretto metrologico, con vidimazione annuale dell’etilometro utilizzato per l’accertamento dell’alcool test, il Comando provinciale dei Carabinieri aveva affermato di non poter ottemperare alla richiesta in quanto il libretto era stato versato alla ditta costruttrice insieme all’etilometro per la prevista revisione periodica. Da li deduceva il difetto della prova tecnica costituita dai riscontri del funzionamento dell’etilometro assunta a fondamento della sentenza di condanna.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto la doglianza inammissibile, in quanto manifestamente infondata.

La difesa, infatti,  sostanzialmente aveva solo ipotizzato l’irregolare funzionamento dell’etilometro non essendo stata fornita, a seguito della sua richiesta, inoltrata peraltro a distanza di quasi un anno dal fatto, copia del libretto metrologico.

Dal Palazzaccio hanno precisato che: “Il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 Reg.Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall’imputato, che ha all’uopo un onere di allegazione volto a contestare con elementi concreti la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti”.

Nel caso in esame, tale onere di allegazione non poteva dirsi validamente assolto dal ricorrente che in ordine alla validità degli scontrini dell’alcoltest in base ai quali era stato misurato il tasso alcolemico, non aveva eccepito nulla e non aveva sollecitato l’assunzione di alcuna prova contraria.

La Corte di merito, nel respingere la lagnanza difensiva, aveva correttamente sottolineato che gli scontrini ritualmente acquisiti erano pienamente utilizzabili, evidenziando che il dedotto difetto di prova dell’omologazione dell’apparecchio per l’alcooltest non aveva trovato alcun riscontro nei dati acquisiti al processo in quanto nel verbale di accertamento urgente si dava atto della tipologia dell’apparecchio e della sua omologazione; non erano state riscontrate né rilevate anomalie di funzionamento dell’apparecchio, le due prove erano documentate da regolari scontrini; nessun difetto di funzionamento era stato dedotto dall’indagato o dalla sua difesa ma era stato solo addotta l’omessa produzione della documentazione formale attestante la idoneità dell’apparecchio, a seguito di una richiesta formulata peraltro vari mesi dopo il fatto.

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