Quando la patologia presenta un’eziologia multifattoriale, il nesso causale inerente l’origine lavorativa della malattia, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico (Tribunale di Taranto, sez. lav., sentenza n. 1834 del 11 settembre 2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde ottenerne la condanna al riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 38/00 per malattia professionale di leucemia linfatica cronica in conseguenza dell’attività lavorativa di operaio metalmeccanico e, successivamente, di impiegato tecnico, presso il centro siderurgico di Taranto.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

Il Tribunale premette che la malattia professionale è quell’evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull’organismo del lavoratore e che può essere scaturito dalle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi.

In altri termini, la malattia professionale è l’effetto nocivo di materiale, o lavoro, protratto nel tempo e si distingue dall’infortunio perchè non avviene per causa violenta, ma secondo un’azione graduale nel tempo.

Ciò posto, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato le mansioni lavorative espletate dal lavoratore ricorrente presso il cantiere siderurgico di Taranto.

Tuttavia, vengono contestate affezioni derivanti da lavorazione non tabellata, o ad eziologia multifattoriale, e in tale caso la prova della causa di lavoro sull’insorgenza della malattia grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza.

Ovverosia, “esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale della patologia, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità sulla base della tipologia della lavorazione, delle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, della durata della prestazione stessa, nonchè dell’assenza di altri fattori causali extra lavorativi alternativi o concorrenti.”

Quando la patologia denunciata presenta un’eziologia multifattoriale, il nesso causale relativo all’origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio.

La CTU, tenuto conto “del dato eziopatogenetico che la leucemia linfatica cronica riconosce una eziologia multifattoriale, che l’ambiente di vita e la suscettibilità individuale giocano un ruolo spesso determinate, ma non ben definibile nell’insorgenza della malattia oncologica, che ad oggi non sono noti studi che possano dimostrare con un elevato grado di probabilità che l’esposizione lavorativa a varie sostanze tossiche è associata ad un aumentato rischio di sviluppare una leucemia linfatica cronica”, ha concluso che “non possa riconoscersi un valido nesso causale e/o concausale tra la malattia denunciata e l’attività lavorativa espletata dal ricorrente”.

Il Tribunale afferma che la conclusione raggiunta dal CTU, nel ritenere carente la prova che l’attività svolta dal ricorrente possa avere agito da causa diretta ed efficiente nello sviluppo della malattia, sia del tutto condivisibile.

Per tali ragioni il ricorso del lavoratore viene rigettato.

Le spese di lite, unitamente e quelle di CTU, vengono poste a carico del ricorrente.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Lesioni derivanti da sinistro stradale e assegno ordinario di invalidità

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui