No alla particolare tenuità del fatto per la donna accusata di falsa autocertificazione per aver dichiarato il consenso dell’ex compagno al cambio di scuola del figlio

Aveva attestato falsamente – in una dichiarazione presentata al dirigente di un istituto di istruzione – di avere effettuato con il consenso dell’altro genitore la scelta per l’iscrizione del proprio figlio minore presso il medesimo istituto. In realtà aveva trasferito il piccolo, da una scuola materna di un’altra Regione, all’insaputa del padre. La donna, accusata di falsa autocertificazione ai sensi degli artt. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., era stata assolta in sede di merito per particolare tenuità del fatto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il Pubblico ministero evidenziava come il Giudice a quo avesse valutato la minima offensività dell’episodio in base alle modalità della condotta, occorsa in un quadro di conflittualità fra i due genitori. Per la parte ricorrente, tuttavia, tale rilievo si palesava manifestamente illogico, atteso che – semmai – “l’esistenza di un pregresso contenzioso dovrebbe accrescere la gravità del reato, almeno in punto di intensità del dolo”.

Si leggeva poi nell’atto di impugnazione, onde sostenere l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che “il bene giuridico, nel caso di specie, è stato offeso in modo pieno per quanto atteneva all’oggetto della dichiarazione”, mentre il fatto “che si trattasse di mendacio facilmente accertabile – sol che l’altro genitore palesasse il suo dissenso – non sembra invero comportare una minore offesa del bene giuridico tutelato e tanto meno una offesa particolarmente tenue”.

La Cassazione, con la sentenza n. 25941/2020, ha ritenuto di aderire alle doglianze proposte accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Secondo il Tribunale, infatti, non poteva contestarsi che la condotta della donna, la quale – a seguito dell’interruzione della relazione con l’ex compagno aveva cambiato residenza, trasferendo inevitabilmente anche il figlio – si era limitata ad attestare, nella “dichiarazione di responsabilità genitoriale”, la sussistenza del consenso di entrambi i genitori, non risultasse connotata da particolare perspicacia e scaltrezza, dovendo essere letta, peraltro, nell’ambito di una controversia evidentemente di accesa conflittualità fra le parti.

Tuttavia, il riferimento alla astiosità tra i due protagonisti della vicenda, non sembrava però giustificare in alcun modo la ritenuta, modesta offensività dell’addebito, quand’anche fosse da interpretare come contrapposizione reciproca e non certo unilaterale.

La stessa descrizione del fatto, come risultante dalla rubrica, palesava al contrario il chiaro intento di mendacio perseguito dall’imputata, pienamente realizzato e reso ancor più grave dalla circostanza di involgere gli interessi di un figlio di ancor tenera età.

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