Confermata la custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere e lesioni aggravate al fabbricante di falsi sinistri stradali

E’ associazione a delinquere il concorso tra più persone allo scopo di inscenare falsi sinistri stradali al fine di frodare le compagnie assicurative. Ne tratta la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 25956/2020 emessa dalla V sezione penale.

Un giovane di Palermo veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a seguito dell’imputazione per lesioni aggravate plurime e sequestro di persona. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di modifica della misura cautelare prescelta. L’imputato adiva quindi la Suprema Corte di Cassazione. I giudici di legittimità svolgevano una accurata analisi del caso, ricostruendone le fasi salienti, che qui proviamo a sintetizzare.

Le modalità di esecuzione delle frodi alle compagnie assicurative erano allarmanti e violente, consistendo nella ricerca di soggetti disposti a subire anche lesioni molto gravi. Queste persone venivano reclutate tra chi viveva un disagio sociale, per malattia, degrado, povertà o per malattie psichiatriche o dipendenza da qualche droga. Venivano costretti a subire delle lesioni che successivamente rappresentavano alle assicurazioni come danni di falsi sinistri stradali.

Quando percepivano il risarcimento alle vittime andava solo una minima parte e il resto, invece, veniva incassato dall’organizzazione criminale.

L’emersione del “sistema” delittuoso era avvenuta in occasione di un gravissimo episodio in cui addirittura una delle malcapitate finte vittime era deceduta in seguito alle gravi lesioni  riportate dall’incidente artatamente provocatogli dai sodali”.

La Cassazione chiarisce che: “La fase della truffa vera e propria veniva o gestita dagli autori materiali delle lesioni e dell’approntamento del falso incidente, ovvero la pratica assicurativa, completa degli atti peritali e dei referti medici, veniva venduta ad altri componenti dell’associazione in posizione di vertice, i quali liquidavano al “venditore” una quota corrispondente a quanto gli spettava per il “lavoro” compiuto e provvedevano poi a gestire la fase risarcitoria vera e propria”.

“Il Riesame – evidenziano dal Palazzaccio – sottolinea come fosse proprio la certezza di ottenere un pronto e sicuro pagamento del crimine perpetrato da parte del “mandante-acquirente” a fungere da movente primario dei diversi e numerosi reati fine realizzati dalle squadre di spaccaossa. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e di grado “elevatissimo” sia per il rilevante pericolo di recidiva nei reati che per il pericolo di inquinamento probatori.”

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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