Confermata la condanna a due anni di carcere per un imprenditore, accusato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti: decisiva la genericità delle prestazioni ivi indicate

La Corte d’appello di Milano aveva condannato il legale rappresentante di una cooperativa alla pena di due anni di reclusione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Contro tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la carenza di motivazione in ordine al reato contestato e la mancanza di prova circa l’inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse.

Ma la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 9958/2020).

Come è noto ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 “1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato“.

La decisione

Per i giudici di merito le fatture dovevano considerarsi false, tanto in virtù delle spontanee dichiarazioni confessorie rese dall’imputato quanto – soprattutto – per l’evidenziata genericità delle prestazioni ivi indicate, in quanto prive di riferimenti puntuali e concreti. E di tali motivi, il Tribunale aveva reso espressamente conto nella sentenza di primo grado, specificando gli esiti delle verifiche compiute al fine di verificare la fittizietà della documentazione contabile così formata e le acquisizioni documentali.

Di tali considerazioni il ricorrente non aveva tenuto conto né in sede di appello, né in sede di ricorso per cassazione, laddove aveva eccepito che non vi fosse motivazione al riguardo.

Per queste ragioni, vista la manifesta infondatezza dell’impugnazione, il ricorso è stato rigettato e confermata in via definitiva la sentenza di condanna.

La redazione giuridica

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