Rimosso dalla Corte Costituzionale il limite dei dieci anni di età dei figli disabili per la detenzione domiciliare “speciale”
Le madri di figli disabili possono scontare la pena in detenzione domiciliare, qualunque siano l’età del figlio e la durata della pena, sempre che il giudice non riscontri in concreto un pericolo per la sicurezza pubblica.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18/2020, accogliendo le censure della Corte di Cassazione sull’articolo 47-quinquies, primo comma, dell’Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975). La questione avanzata dai Giudici del Palazzaccio riguardava la legittimità costituzionale della norma là dove non prevede che la detenzione domiciliare “speciale” sia concessa anche alle madri di figli con più di dieci anni, se affetti da grave disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare “ordinaria” (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri), la Corte ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare “speciale” il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità.
La misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere.
La sentenza si inserisce nell’ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l’età. Ciò anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce affatto nelle prime fasi di vita del bambino.
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