L’illecito endofamiliare di protratto abbandono del figlio da parte del genitore è una forma di illecito un permanente e tale deve essere valutato, anche ai fini della prescrizione per il risarcimento del danno
Figlio contro padre in Tribunale
Un figlio aveva citato in giudizio il padre al fine di ottenere il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali che gli sarebbero derivati per essere stato abbandonato sin dalla nascita. Quest’ultimo si costituiva resistendo. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Livorno rigettava ogni domanda, compensando le spese.
La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione di primo grado; cosicché la vicenda giungeva dinanzi ai giudici della Suprema Corte.
Tra le altre censure, il ricorrente di doleva della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 c.c., per avere il giudice d’appello qualificato il danno endofamiliare come illecito istantaneo a effetti permanenti, deducendone la maturata prescrizione quinquennale per l’intero arco temporale oggetto della domanda, cioè dal maggio 1970 (nascita del figlio) al 2013 (citazione in primo grado).
Illecito endofamiliare: istantaneo o permanente?
Il padre del ragazzo, a detta del ricorrente, avrebbe tenuto una ininterrotta condotta illecita di “totale disinteresse e disprezzo”. L’illecito, dunque, non poteva qualificarsi come istantaneo: e ciò in quanto, il rapporto padre-figlio non è paragonabile ad una lesione fisica a effetti permanenti, dal momento che nel caso di specie, si erano verificate “mancanze continue e complesse” dalla nascita all’azione giudiziaria esercitata dal figlio. Si sarebbe trattato, in altre parole, di “una omissione unica” durata quarant’anni.
Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello aveva inoltre, male interpretato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, scambiandola con una – non proposta – domanda di maggior contribuzione economica e trascurando che l’obbligo di assistenza del figlio non avrebbe un contenuto fisso (come gli alimenti), dovendo essere determinato in base alle effettive esigenze del figlio e alle condizioni patrimoniali e sociali di ogni genitore. In altre parole, il figlio avrebbe “diritto a un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori”, mentre nel caso in esame, il padre del ragazzo, a causa del suo comportamento, gli aveva negato, un congruo inserimento sociale e lavorativo. Perciò, egli chiedeva il risarcimento anche dei danni relativi alla perdita della chances lavorative, pure in rapporto alla parità con i fratelli.
L’illecito endofamiliare da prolungato abbandono del figlio
La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11097/2020) ha chiarito che l’illecito endofamiliare di protratto abbandono della prole da parte del genitore è una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio – id est, la concreta percepibilità completa del danno assume un peculiare rilievo, derivante dalla natura parimenti peculiare del danno.
Tale illecito infatti produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa.
Al riguardo, la pronuncia che sinora l’ha più approfonditamente esaminato è stata la n. 26205 del 22 novembre 2013, che lo ha definito come violazione di quel diritto alla relazione filiale da cui discende “il nucleo costitutivo originario dell’identità personale e relazionale dell’individuo”, consistendo tale danno “nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli”. La persona che subisce la violazione di tale diritto entra in una “condizione di sofferenza personale e morale” che imprime “un tracciato di disagio di sofferenza nello sviluppo psicofisico”, per cui, in ultima analisi (e a prescindere, ovviamente, dalla questione della legittimazione ad agire dell’altro genitore quando il danneggiato è minorenne), “la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l’esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso”.
La giurisprudenza di legittimità
La pronuncia del 2013 – hanno spiegato gli Ermellini – perviene a questa conclusione per escludere che la parte attrice, avendo agito quando già da tempo era divenuta maggiorenne, avesse con tale condotta inserito una concausa del danno patito: un concorso colposo ex art. 1227 c.c., per tarda reazione “difensiva”. Tale aspetto, ha chiarito il Collegio, non può rilevare nel caso in esame, poiché il disinteresse completo inizia dalla nascita del figlio, ha la peculiarità di ledere la formazione della personalità del figlio stesso, e quindi incidere sull’acquisizione della capacità di percepire correttamente e reagire conseguentemente.
Occorre, infatti, per acquisirla che la vittima dell’abbandono si svincoli dall’incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una “maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso”; laddove per “maturità personale compatibile” deve intendersi la capacità di accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato del genitore che l’ha posta in essere.
La natura permanente dell’illecito endofamiliare
Il Supremo Collegio ha, poi, chiarito che la natura dell’illecito quale fonte di danno, incide sul dies a quo prescrizionale attraverso le caratteristiche, in esso insite, della sua conoscibilità/percepibilità da parte del danneggiato, come si evince dal più volte richiamato insegnamento di S.U. 576/2008 e dagli arresti che ne hanno dato applicazione: il parametro della tradizionale “ordinaria diligenza”, invero, si concretizza nella capacità di percepirne (in senso pieno, cioè includente la effettiva possibilità di esercitare il correlato diritto) la conseguenza dannosa di un soggetto “ordinario”, cioè di un soggetto che tiene una condotta non anomala nell’ambito della vicenda che gli è giuridicamente pregiudizievole.
Soltanto quando si è raggiunto, dunque, tale dies a quo, nel caso di illecito permanente può scattare la progressività del de die in diem.
La decisione
E in quest’ottica che la Suprema Corte ha accolto la censura proposta dal ricorrente secondo la quale la conformazione dell’illecito che sarebbe stato commesso dal proprio genitore non avrebbe fatto decorrere la prescrizione anteriormente all’esercizio del diritto di azione risarcitoria da parte del figlio.
In conclusione, il ricorso è stato integralmente accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze che dovrà applicare i principi di diritto sopra enunciato.
Avv. Sabrina Caporale
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