Firma falsa su polizze fideiussorie: chi paga le spese di giudizio?

0

Una controversia civile mette in luce le conseguenze di una firma falsa su polizze fideiussorie: nonostante l’accertata falsità, la determinazione delle spese di giudizio deve seguire il principio di soccombenza e causalità, responsabilizzando chi ha provocato la necessità del processo. La Corte di Cassazione accerta la violazione del principio di soccombenza e di quello di causalità. (Corte di Cassazione, III civile, 30 ottobre 2024, n. 28019).

La vicenda

L’attore instaura giudizio civile per sentire dichiarare l’inesistenza e/o radicale nullità delle appendici di obbligazione accessorie a n. 2 polizze fideiussorie per la firma falsa.

Deduce di avere ricevuto la richiesta di pagamento di Euro 642.115,11 dalla assicurazione per escussione di due polizze assicurative da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società obbligata principale, di aver chiesto alla Compagnia i documenti e poi di aver accertato l’esistenza negli stessi dei nominativi di più fideiussori coobbligati. Conseguentemente, aveva citato in giudizio la Compagnia e tutti i coobbligati, perché ritenuto non firmatario, chiedendo accertarsi l’inesistenza dell’obbligazione principale nei confronti della Compagnia e di quella eventuale di regresso verso gli altri (asseriti) coobbligati.

Il Tribunale di Frosinone, accertata la firma falsa della sottoscrizione da parte dell’attrice, ha dichiarato l’inesistenza di obbligazioni in capo alla stessa rispetto alla Cattolica Ass.ni per mancata sottoscrizione, ha rigettato le altre domande proposte dall’attrice, disponendo per le spese in ossequio al principio di soccombenza tra Cattolica Ass.ni e l’attrice, mentre ha compensato le spese di lite tra l’attrice e gli altri convenuti.

La Corte d’appello di Roma (sentenza n. 7920/2021) ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone con condanna a rifondere le spese di lite del grado in favore di Cattolica Assicurazioni e a rifondere le spese di lite del grado in favore dell’attrice.

L’intervento della Cassazione

La causa finisce in Corte di Cassazione. Viene ritenuto violato il principio di soccombenza e causalità atteso che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice L.G. e/o della parte convenuta Cattolica Assicurazioni, anche in solido tra di loro.

La S.C. ritiene fondata la censura in quanto in tema di disciplina delle spese processuali il principio generale dispone che la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo. Essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi.

Nella stessa prospettiva, ricordano gli Ermellini, è stato anche evidenziato che l’ingiustificata, o comunque non necessaria, evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda.

Violati il principio di soccombenza e quello di causalità

La Corte di appello non ha rispettato tali principi. Difatti, dopo aver riportato testualmente quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, e cioè che “le spese nei rapporti tra l’attrice e i restanti convenuti possono essere compensate, giustificandosi l’evocazione in giudizio di questi ultimi con l’interesse della parte istante ad un accertamento opponibile ai vari soggetti coinvolti nella stipula delle appendici di coobbligazione delle polizze”, ha ritenuto corretta tale statuizione, affermando che “l’evocazione in giudizio di altri ritenuti coobbligati da parte dell’attrice si giustificava in ragione della esigenza di far accertare l’insussistenza della propria obbligazione verso la compagnia e quindi anche la insussistenza di una eventuale obbligazione per regresso nei confronti dei coobbligati, o di color che apparivano tali”.

Ebbene, a norma dell’art. 91 c.p.c. non rileva, ai fini della pronuncia sulle spese, l’interesse ad agire evocato dalla Corte di merito nella motivazione sopra riportata, bensì la soccombenza, intesa quale situazione processuale che si determina allorquando le domande proposte in giudizio da una parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motivi diversi dal merito.

Risultano violati, pertanto, il principio di soccombenza e quello di causalità, dal momento che è stata la parte attrice e la parte convenuta Compagnia di assicurazioni, attraverso le loro rispettive condotte processuali, a provocare la necessità del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui