Demansionamento professionale, il risarcimento danni non è automatico

0
demansionamento-quantificazione-danno

Il demansionamento professionale non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Anche in presenza di un inadempimento datoriale, il lavoratore è tenuto a dimostrare in modo puntuale l’esistenza di un concreto pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, e il nesso causale con la condotta del datore di lavoro. In assenza di specifiche allegazioni e di una prova effettiva del danno subito, la domanda risarcitoria non può essere accolta (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, 29 ottobre 2024, n. 27867).

La vicenda

Il lavoratore era stato assunto nel 2005 dall’Azienda Policlinico Umberto I, quale operatore tecnico per assistenza, inquadrato nella categoria B. Nel 2008, a seguito di corso di qualificazione, era stato inquadrato nel superiore livello BS come OSS (Operatore socio sanitario). Poi aveva lavorato presso l’Unità Plasmaferesi, senza essere mai stato adibito alle mansioni superiori acquisite; era stato trasferito al reparto oftalmico, ove aveva svolto mansioni amministrative estranee al suo profilo.

Per tali ragioni ha chiesto l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per mobbing, demansionamento professionale o dequalificazione, con condanna ad assegnargli le mansioni proprie e a risarcire i danni patiti. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 4122/2015) ha ordinato al Policlinico di adibire il ricorrente alle mansioni BS del profilo di inquadramento, rigettando ogni altra domanda.

Il lavoratore propone appello che la Corte di Roma rigetta, confermando in toto il primo grado, e la causa arriva alla Corte di Cassazione che dichiara l’inammissibilità.

In sintesi, il lavoratore lamenta che il Giudice di appello avrebbe dovuto accertare il danno e liquidarlo, eventualmente anche in via equitativa tramite presunzioni.

L’intervento della Cassazione

Ebbene, la Corte di Roma non ha “dimenticato” di determinare il danno e di quantificarlo, ma ha preso atto che il lavoratore aveva proposto un appello generico sul punto, omettendo ogni allegazione in ordine alla perdita di chance e all’impoverimento professionale e, quindi, per quel che concerne i caratteri del pregiudizio patrimoniale risarcibile.

Nello specifico, la Corte di Roma ha affermato che il gravame non si sarebbe confrontato con la puntuale motivazione della sentenza di primo grado, limitandosi a sostenere che un testimone avrebbe evidenziato le condizioni di lavoro del ricorrente e che la mancata adibizione alle mansioni proprie avrebbe impedito la sua crescita professionale.

Danno da demansionamento professionale, onere della prova a carico del lavoratore

Tale decisione è conforme all’orientamento secondo cui, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento professionale, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale” (Cass., Sez. L, n. 21527 del 31 luglio 2024).

Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto che il danno in esame rientrasse nella copertura assicurativa Inail e che il ricorrente non avesse dedotto le circostanze che idonee a integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio.

Conclusivamente, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui