Fisioterapista aggredita da un paziente, datore di lavoro responsabile

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Una fisioterapista aggredita da un paziente durante il servizio in una struttura riabilitativa ha visto riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) era incompleto, non prevedendo adeguatamente i rischi derivanti dalle possibili aggressioni da parte dei pazienti. La decisione sottolinea l’obbligo del datore di lavoro di tutelare il personale, adottando misure preventive e formative specifiche per le mansioni svolte (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 20 novembre 2025, n. 37793).

La vicenda

All’imputato, l.r. dell’istituto medico-pedagogico erogante attività riabilitative, viene contestato di avere cagionato colposamente lesioni nei confronti della fisioterapista della riabilitazione in servizio presso la Struttura, determinanti un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 122 giorni, per la fisioterapista aggredita dal paziente affetto da “insufficienza mentale medio-alta con innesto psicotico“.

L’operatrice era stata aggredita il 15/12/2018 dal paziente, prima con un pugno in viso, e poi con ulteriori schiaffi e pugni. Il Giudice di primo grado evidenziava la sussistenza dei profili di colpa specifica, essendo mancata un’attività di formazione del personale sugli specifici rischi derivanti dalle mansioni, essendo state omesse le visite mediche finalizzate a valutare la effettiva idoneità del personale in tale senso ed essendo stata omessa la previsione delle procedure di contenimento del rischio di aggressione da parte dei pazienti.

Il secondo grado ha condiviso la valutazione operata dal Tribunale di primo grado in punto di penale responsabilità dell’imputato. In particolare, nel fare integrale riferimento per relationem alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ha ritenuto infondato il motivo inerente alla presenza di un valido DVR, rilevando che non era stata contestata l’omessa redazione dello stesso ma la sua incompletezza, mancando la previsione dei rischi derivanti dall’aggressione da parte dei pazienti.

Il racconto della fisioterapista aggredita è coerente e credibile

I giudici hanno condiviso anche la circostanza che il comportamento della persona offesa non era stato né atipico e nemmeno abnorme, in modo da interrompere lo stesso nesso causale con le condotte omissive ascritte all’imputato.

E hanno anche rigettato il motivo riguardante la dedotta delegabilità del compito di redigere e aggiornare il documento di valutazione dei rischi al rettore o gestore della sede locale dell’istituto, ritenendo che le medesime attività non fossero oggetto di possibile delega ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.81/2008.In ordine al quarto motivo, ha ritenuto che il racconto degli accadimenti forniti dalla persona offesa risultasse coerente e credibile e avvalorato da altre risultanze probatorie, tra cui le certificazioni mediche e le annotazioni riportate sul “diario di bordo della struttura”, oltre che sulla scorta delle certificazioni mediche presenti in atti. Ha invece accolto il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, ritenendo applicabili le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena finale alla misura suddetta.

Il ricorso in Cassazione

Proprio in punto di nesso causale viene lamentato dinanzi la Cassazione che esso sia immotivato e non esaustivo e che comunque la p.o. non aveva tra i suoi pazienti l’imputato e si è assunta il rischio di avere contatti con il medesimo.

Le argomentazioni a critica vengono integralmente respinte. Preliminarmente, la S.C. evidenzia che la vicenda è una c.d. doppia conforme.

Sulla (infondata) decisione per “relationem” ritenuta come non esaustiva, con specifico riferimento al carattere abnorme della condotta della p.o. con richiamo ai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini difensive. Considerato il tenore delle censure, non vi è un effettivo carattere di novità rispetto a quelle spiegate nel corso del primo grado di giudizio, con conseguente non censurabilità della tecnica argomentativa spiegata da parte della Corte di appello.

In relazione al contenuto dei verbali di sommarie informazioni, entrambi i Giudici hanno idoneamente valutato le circostanze e le considerazioni espresse dai sommari informatori; con specifico riferimento al dato consistente nel fatto che l’imputato era stato formalmente affidato ad altra fisioterapista e non alla persona offesa.

Fisioterapista aggredita, nessun comportamento abnorme

La S.C. ricorda che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli.

Sulla base del riportato principio, è interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore nel solo caso in cui si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Nel caso in esame, le dichiarazioni rese da due dei testi (invocati dal ricorrente), non sono idonee a configurare alcun comportamento abnorme della lavoratrice, inteso nel senso suddetto.

Per tali ragioni è corretto che i Giudici di merito abbiano escluso la sussistenza di un’interruzione del nesso di causalità derivante dal comportamento abnorme della fisioterapista aggredita. Ciò in quanto la presa in carico di un paziente degente presso la Struttura deve intendersi come specificamente rientrante nell’ambito dell’area delle mansioni affidate, e non tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Avv. Emanuela Foligno

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