Esclusa la responsabilità del Comune per l’incidente occorso a un automobilista a causa di una buca su una strada non pubblica

Aveva convenuto in giudizio davanti il Comune per far valere la responsabilità del medesimo ai sensi dell’art. 2051 c.c. e subordinatamente dell’art. 2043 c.c. in relazione ad un sinistro stradale verificatosi su una strada di proprietà comunale. L’attore, nello specifico, esponeva che, mentre percorreva una strada sterrata ma aperta al pubblico transito, adiacente il lungomare, e cercava di schivare pietre presenti sul selciato, era caduto in una buca coperta da una fitta vegetazione ed aveva riportato danni alla persona e al mezzo, tali da richiedere cure mediche in ospedale. Il Comune, a sua volta, eccepiva che la strada non fosse pubblica, circostanza che avrebbe esonerato l’ente da qualsiasi responsabilità.

Il Tribunale accoglieva la domanda condannando il Comune a risarcire la somma di € 25.256,7, oltre accessori e spese. Il Giudice di prime cure riteneva infatti provato il nesso causale tra la caduta e le particolari condizioni della strada, evidenziando come il Comune non avesse fornito prova liberatoria costituita dal caso fortuito, così integrandosi la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.

La Corte territoriale aveva accolto l’appello della parte convenuta, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in mancanza di prova della natura pubblica della strada e della sua fruibilità da una collettività indeterminata di persone. Il Giudice di secondo grado aggiungeva, per completezza, che il Tribunale aveva erroneamente escluso l’ipotesi del caso fortuito, costituita dalla colpa del danneggiato, in quanto dall’insieme degli elementi probatori raccolti non poteva ritenersi provato il nesso causale tra il bene in custodia e la strada, essendo piuttosto evidente che le condizioni del luogo, il terreno impervio, discontinuo e con presenza di fossi avrebbe dovuto indurre l’automobilista a non lasciare la già impervia via per avventurarsi lateralmente. Conseguentemente la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento della vittima avesse inciso nel dinamismo causale del danno interrompendo il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nel ricorrere per cassazione, il danneggiato eccepiva violazione dell’art. 360, 1 c. n. 5 c.p.c. in relazione alla natura pubblica della strada oggetto di causa, dolendosi, in particolare, che l’impugnata sentenza aveva omesso di considerare che, dalle risultanze istruttorie, emergeva in modo chiaro la natura pubblica della strada. A sostegno del motivo il ricorrente indicava vari elementi acquisiti agli atti, quali prove testimoniali e la relazione del tecnico comunale, dai quali avrebbe dovuto desumersi la natura pubblica della stradella ricorrendo tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini di tale qualificazione, quali l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di persone, considerati uti cives, l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse, anche per la sua funzione di collegamento con la pubblica via, la presenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.

Il ricorrente censurava poi la sentenza nella parte in cui avrebbe fornito una inesatta ricostruzione dello stato dei luoghi, omettendo di valutare la presenza di pietre sul selciato e di considerare la dinamica del sinistro quale ricostruita dai testi e confermata dalla CTU. In ragione della presenza di chiari elementi di prova, ad avviso dell’automobilista, la Corte d’Appello, operando con un ragionamento presuntivo, avrebbe dovuto concludere per la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Gli Ermellini , tuttavia, con l’ordinanza n. 28031/2021 hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, evidenziando come il giudice a quo non aveva affatto omesso di valutare gli elementi probatori acquisiti in giudizio ma, all’esito di un compiuto esame dei medesimi, aveva concluso sia per la mancanza di prova della natura pubblica della strada a fronte di una pista sterrata, nata spontaneamente negli anni 70 ed utilizzata nel periodo estivo dai turisti per recarsi al mare, sia per l’assenza di prova del nesso causale tra le condizioni della strada e la caduta, valorizzando piuttosto il comportamento colposamente imprudente del danneggiato idoneo ad escludere la responsabilità dell’ente.

La redazione giuridica

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