E’ fondamentale la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza per escludere la responsabilità dell’ente in caso di infortunio sul lavoro

“In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la predisposizione di un adeguato modello organizzativo, idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dai dipendenti, non può prescindere dalla individuazione e determinazione di un programma di formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro”, così si è espressa la Suprema Corte (Cass. Pen., sentenza n. 13575 del 22 gennaio 2020).

Nell’ambito di un procedimento per infortunio sul lavoro nei confronti dell’amministratore di una società – che veniva poi dichiarato improcedibile dalla Cassazione per intervenuta prescrizione – la persona giuridica alle cui dipendenze operava l’infortunato era dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001 ed era stata condannata al pagamento della sanzione di euro trentamila, con l’ulteriore ed assai gravosa sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre.

L’infortunio avveniva a seguito del blocco di una presa ad iniezione dovuto all’intasamento di uno degli iniettori con del materiale plastico.

Il lavoratore infortunato, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l’ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l’iniettore.

Durante tali operazioni un getto di plastica liquida colpiva il lavoratore alla mano sinistra, cagionandogli lesioni significative. Il profilo di colpa rimproverato alla persona fisica concerneva la violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all’operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e art. 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), d.lgs. n. 81 del 2008, mentre l’ente veniva condannato per l’adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all’attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti (3 o 4 volte per turno di lavoro) di intasamento delle presse.

La vicenda approda in Cassazione ove si contestano la mancata consegna all’infortunato di adeguati dispositivi di protezione individuale e la violazione dell’obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

Viene anche eccepita l’adeguata formazione dei dipendenti circa la procedura da seguire in sicurezza per lo sbloccaggio dell’iniettore nonché le rilevanti dimensioni dell’azienda.

Sul tema della compatibilità fra reati colposi e responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 degli enti collettivi, la decisione qui in commento è allineata con i precedenti in materia.

Difatti, viene ribadito che la sussistenza dell’interesse dell’ente va accertata in relazione alla condotta colposa e non all’evento verificatosi.

Ne consegue che l’interesse può essere correlato anche ai reati colposi d’evento, rapportando i due criteri indicati dal citato art. 5 non all’evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto, mentre l’evento andrebbe ascritto all’ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari.

Secondo la Cassazione, la contestazione mossa all’amministratore della società è fondata. Nella decisione impugnata è adeguatamente motivata la conclusione secondo cui l’incidente si verificava principalmente per l’omesso utilizzo da parte del lavoratore di idonei guanti ad alta protezione termica e del compimento della manovra diretta a rimuovere il tappo di plastica formatosi sull’iniettore, senza attendere il raffreddamento della camera calda prima di procedere.

Ai dipendenti erano stati forniti inadeguati guanti in gomma, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificarsi di eventi lesivi.

Inoltre, la possibilità di tale tipologia di infortunio risulta effettivamente individuata e valutata dal Documento di Valutazione dei Rischi, ma l’imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali venivano consegnati solo successivamente all’incidente.

La decisione evidenzia ulteriori ipotesi di colpa in capo al datore di lavoro.

L’infortunio, infatti, non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l’omessa adeguata formazione dei dipendenti, l’omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte.

Tali censure consentono, secondo la Suprema Corte, di addebitare al datore di lavoro anche i comportamenti non corretti assunti dal lavoratore, perché conseguenti alle carenze informative relativamente alla dotazione necessaria e alle modalità di intervento in caso di intoppi al normale processo produttivo.

Nello specifico il Collegio fa propria la circostanza sottolineata dai giudici di merito secondo cui l’infortunio era stato sì determinato da un comportamento non corretto del lavoratore, il quale, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina, ma ciò a sua volta dipendeva dalla circostanza che l’azienda non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l’iniettore, per cui la prassi seguita, secondo quanto esposto da tutti i testi, consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l’inconveniente del tappo.

La Suprema Corte depone, dunque, per la sussistenza di responsabilità del datore e per il riconoscimento della relativa colpevolezza.

Conseguentemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato, viene ritenuta corretta la pronuncia con cui la Corte di Appello aveva confermato anche la condanna della società, la quale aveva risparmiato il denaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.

E’ del tutto condivisibile quanto deciso dalla Suprema Corte  e si evidenzia, della sentenza qui a commento, l’attenzione che viene riservata all’individuazione dell’interesse, o del vantaggio, che l’ente deve trarre dalla violazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Avv. Emanuela Foligno

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