La inappropriata condotta da parte della danneggiata è sufficiente per mandare il Comune esente da responsabilità rispetto ai danni subiti (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1094/2021 del 28/07/2021 RG n. 2635/2017)
La danneggiata cita a giudizio il Comune al fine di vedersi riconoscere il ristoro dei danni non patrimoniali per danno biologico da frattura dell’anca sinistra e frattura sottocapitata del femore sinistro, e patrimoniali da spese mediche, patiti a causa della caduta di cui rimaneva vittima in data 22 aprile 2005, causata dalla pavimentazione irregolare del marciapiede.
Nello specifico, a dire dell’attrice, la caduta occorsa doveva attribuirsi alla pavimentazione irregolare e sconnessa del marciapiede, costituita da lastre di pietra, non visibile, non segnalata ed imprevedibile.
Il Tribunale dà atto che il luogo in cui si verificava la caduta, come rappresentato dal materiale fotografico prodotto in giudizio, è caratterizzato da sconnessioni e dalla presenza di varie basole in pietra che presentano disallineamenti fra esse, per cui i bordi esterni non combaciano fra di loro, ma sono distanziati vari centimetri gli uni dagli altri ed alcune pietre presentano bordi sollevati rispetto alle altre.
Ebbene, tale stato dei luoghi, è caratterizzato dalla presenza di sconnessioni delle basole diffuse e ben visibili quantomeno nel loro assieme, rende irrilevante la circostanza secondo la quale la basola sulla quale sarebbe avvenuta la caduta fosse non visibile.
Per tale ragione, la domanda attorea merita il rigetto in considerazione delle precipue caratteristiche della sconnessione che provocava la caduta, non essendo tale ostacolo né insidioso, né non visibile né imprevedibile.
Nel condividere il più recente orientamento di legittimità sulla responsabilità per cose in custodia, il Tribunale evidenzia l’importanza di porre al vaglio anche il comportamento del danneggiato che ha riportato la frattura del femore e dell’anca.
In particolare, la S.C. ha affermato che è necessaria un’indagine sulle interazioni che la cosa può avere in un determinato contesto, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se, ma risulta tale quando “determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l’abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l’operare della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno”.
Ed ancora, “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza; potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1”.
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dell’Ente per la custodia e manutenzione delle strade, è tuttavia altrettanto vero che vi è un paritetico dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, di talchè la mancata diligenza del danneggiato, esclude la responsabilità per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Ciò posto, l’attrice con un comportamento diligente avrebbe potuto prevedere e percepire la situazione di pericolo astrattamente causata dalla presenza di sconnessione del basolato che stava percorrendo, in quanto i disallineamenti fra le lastre di pietra erano sicuramente percepibili.
Ergo, la inappropriata condotta da parte della attrice è sufficiente per mandare il Comune esente da responsabilità rispetto ai danni subiti. Ciò in quanto, il detto comportamento inappropriato, si atteggia come fatto casualmente rilevante nella determinazione dell’evento e delle sue conseguenze.
La domanda dell’attrice viene rigettata e le spese di giudizio vengono liquidate secondo la regola della soccombenza.
Avv. Emanuela Foligno
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