Frattura per dislivello stradale e concorso di colpa del pedone imprudente

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dislivello stradale

La conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata e la sua età avanzata sono elementi che avrebbero consigliato di procedere con maggiore prudenza e circospezione nel percorrere la strada (Corte d’Appello di Bari, Sez. III, Sentenza n. 1630/2021 del 21/09/2021 RG n. 1453/2019)

Il pedone citava dinanzi il Tribunale di Foggia il Comune per sentire accogliere la domanda di risarcimento del danno derivante dal sinistro avvenuto il 6 agosto 2003, allorquando, mentre percorreva a piedi via Cairoli, in corrispondenza del civico n. 69, inciampava su un dislivello stradale creato dal posizionamento anomalo di un tombino, sottoposto rispetto al livello stradale.

A seguito della caduta il pedone subiva lesioni personali con diagnosi di “frattura peritrocanterica femore sinistro e frattura epifisi prossimale omero sinistro”.

Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e condannava il Comune, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., al risarcimento dei danni nella somma di euro 14.943,045, oltre interessi, spese del CTU e spese processuali .

Il Comune appella la sentenza del Tribunale di Foggia lamentando violazione e falsa applicazione dell’art, 2043 c.c. e l’erronea valutazione degli elementi probatori, in quanto l’infortunata aveva conoscenza dello stato dei luoghi ed in particolare del tratto di strada e del suo stato di manutenzione, considerato che abitava nella medesima strada al civico 74.

Precisa il Comune appellante che il dislivello stradale, causa del sinistro, era presente su quel tratto da molto tempo ed era perfettamente visibile ed avvistabile, nonché evitabile, per le sue dimensioni di centimetri 40 per 40 e ribassato di cm. 8; sicché non poteva costituire insidia o trabocchetto.

Contesta, inoltre, la condotta del danneggiato e la misura del risarcimento.

La Corte considera il gravame parzialmente fondato.

Innanzitutto la Corte dà la corretta qualificazione giuridica del fatto nell’alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., e non sotto il profilo della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. come deciso dal primo Giudice.

Il Comune è custode delle strada ed è tenuto alla manutenzione delle stesse allo scopo di renderle fruibili senza che arrechino pregiudizi agli utenti.

La danneggiata inciampava in un dislivello stradale creato dall’anomalo posizionamento di un tombino, sottoposto rispetto al livello stradale.

Le fotografie prodotte in primo grado descrivono il tombino nella sua dimensione di 40 per 40 cm e profondità di circa 8 cm, in una strada priva di marciapiede da entrambi i lati.

Tali dimensioni, se da un lato rendono l’insidia abbastanza visibile, dall’altro denotano una incuria da parte dell’amministrazione comunale nel tenere una strada pubblica cittadina in condizioni non idonee a garantire la fruizione del percorso in condizioni di sicurezza per gli utenti.

I testimoni escussi in primo grado hanno confermato la dinamica del sinistro ed in particolare hanno evidenziato: “…nella circostanza in cui è avvenuto l’incidente vi era parcheggiato un camion ambulante proprio a ridosso del tombino e lo copriva in parte”.

Per tali ragioni risulta pacifica la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Del resto, il Comune non ha provato il caso fortuito, non potendosi sostenere che la donna abbia fatto un uso anomalo della cosa.

Ad ogni modo, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata, che abitava nei pressi, e la sua età avanzata, anni 82, sono elementi che avrebbero consigliato di procedere con maggiore prudenza e circospezione nel percorrere la strada.

Ritiene, pertanto, la Corte che detti elementi debbano essere valutati ai sensi dell’art. 1227, co. 1 c.c., come fatto colposo del creditore, idoneo a determinare la diminuzione del risarcimento del danno nella misura del 30% (trenta per cento).

L’appello viene accolto parzialmente ed in riforma della sentenza impugnata, la Corte dichiara il concorso della donna, a titolo colposo, nella causazione del sinistro, con riduzione del 30% di quanto già stabilito nella sentenza di primo grado.

Attesa la conferma preponderante della sentenza di primo grado viene disposta la compensazione delle spese di giudizio per 1/3, mentre la restante parte a carico del Comune appellante.

Riassumendo: la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30 % e condanna il Comune al risarcimento del danno, come liquidato in primo grado, diminuito in tale misura; conferma nel resto l’impugnata sentenza; condanna il Comune al pagamento in favore della donna dei 2/3 delle spese di giudizio, con compensazione del residuo terzo.

§§

A parere di chi scrive risulta un po’ debole la motivazione dell’attribuzione del concorso di colpa in capo alla danneggiata.

La Corte motiva : “ la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata, che abitava nei pressi, e la sua età avanzata, anni 82, sono elementi che avrebbero consigliato di procedere con maggiore prudenza e circospezione nel percorrere la strada”.

Tale motivazione non coglie nel segno in quanto le circostanze addotte per l’attribuzione di un concorso di colpa sono in parte frutto di presunzione.

La Corte, cioè, presume che data l’età (ottantenne), la vittima avrebbe dovuto percorrere con maggiore prudenza la strada.

Nulla viene detto, però, riguardo le concrete condizioni psico-fisiche della vittima (ante caduta).

E’ del tutto risaputo che vi sono persone ultraottantenni che non hanno la minima difficoltà nel deambulare, né deficit di tipo cognitivo.

L’unico fattore, quindi, rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c. è pacificamente la conoscenza dello stato dei luoghi.

Ma lo stato dei luoghi era alterato dalla presenza del furgone del venditore ambulante che copriva in parte il dislivello, quindi non si può discorrere di piena visibilità dell’insidia. Ne consegue che l’attribuzione del 30% di fattore colposo in capo alla danneggiata è eccessivamente severo.

Infine, per completezza espositiva, si segnala che altre decisioni di merito, riguardanti la parziale “copertura” dell’insidia da parte di veicolo parcheggiato, hanno concluso per l’assenza di profili colposi in capo al danneggiato.

Avv. Emanuela Foligno

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