Il trasportato ha riportato frattura vertebrale del processo trasverso L3, anterolistesi L4 -L5, con menomazione dell’integrità psico-fisica nella misura del 22% (Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza n. 736/2021 del 2 febbraio 2021)

Il trasportato a bordo della VW Golf cita a giudizio la Compagnia assicuratrice del predetto veicolo, Vittoria Assicurazioni, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto.

Nello specifico, l’attore espone:

– che il 24.6.20 17, alle ore 16,44 circa, si trovava quale trasportato sulla autovettura Volkswagen Golf e che in tale frangente l’autovettura entrava in collisione con una Fiat 500;

– che a seguito del sinistro riportava gravi lesioni personali e che il 28.5.2018 la Compagnia versava a titolo di indennizzo la somma di euro 56.550,00;

– che detta somma veniva trattenuta quale acconto sul maggior dovuto e che venivano sostenute anche spese per cure mediche pari a euro 1.787,28 e spese per assistenza legale nella fase stragiudiziale per complessivi euro 5.075,20.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione deducendo la congruità dell’importo versato anche in considerazione del prevalente concorso di colpa riscontrabile in capo all’attore che accettava di essere trasportato dalla VW Golf nonostante il conducente versasse in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e acquisizione documentale e, terminata la fase istruttoria, il Tribunale ritiene fondata la domanda dell’attore.

Dalla CTU emerge che in data 24.06.2017 il danneggiato ebbe a riportare frattura vertebrale del processo trasverso L3, anterolistesi L4 -L5, così come venne diagnosticato dai Sanitari dell’Ospedale di Lodi.

“Nessun dubbio dunque sulla ricorrenza della suddetta lesività registrata ed annotata in stretta connessione temporale con l’evento lesivo dai Sanitari del P.S., e che risulta inoltre pienamente compatibile con la modalità di accadimento del fatto. Circa l’inabilità temporanea, sulla base di quanto emerso dall’esame della documentazione sanitaria, con riferimento clinico e a casi consimili, è da indicare, come conseguenza delle lesioni patite, un’inabilità temporanea di tipo biologico di:11 (undici) giorni in forma totale; 60 (sessanta) giorni in forma parziale al 75%; 30 (trenta) giorni in forma parziale al 50%; 30 (trenta) giorni in forma parziale al 25%. Per quanto attiene agli eventuali postumi di natura permanente, si ritiene che non debbano sussistere dubbi sull’effettiva presenza di una compromissione dell’integrità psico -fisica (cioè danno biologico) del soggetto. Residua, infatti, una menomazione dell’integrità psico -fisica in parametri valutativi medico -legali da indicare nella misura del 22 % (ventidue per cento) . Le menomazioni segnalate non comportano ripercussioni funzionali tali da prospettare un’incidenza percentualizzabile sulla capacità lavorativa del soggetto (operaio tubista), che però è effettuabile a prezzo di “usura lavorativa” nei termini di maggior affaticabilità. Agli atti vengono documentate spese mediche congrue per euro 1.002,28 e sono altresì presenti spese mediche di cartelle cliniche per un totale di euro 55,00. Agli atti è presente relazione medico -legale di parte redatta in data 08.04.2 018 con relativa fattura di euro 730,00″.

Preso atto delle conclusioni della CTU, il Tribunale, nel condividerne appieno i contenuti osserva – sulla scorta delle argomentazioni dell’Assicurazione – che il danneggiato, trasportato sulla VW Golf ben poteva non accorgersi dello stato di alterazione da stupefacenti del conducente.

L’eccezione sollevata dall’Assicurazione implica la dimostrazione che lo stato di alterazione in cui versava il conducente fosse inequivocabilmente riconoscibile da parte dell’attore: solo in tale caso, infatti, potrebbe essere prospettata una sua condotta imprudente per avere ugualmente accettato il trasporto a bordo del veicolo.

Anche se risulta pacifica la circostanza che il conducente fosse sotto l’effetto di stupefacenti e anche a voler ammettere che il sinistro fosse stato causato proprio dallo stato di alterazione, tutt’altra cosa è provare che tale condizione psicofisica fosse agevolmente riscontrabile dai terzi e che l’attore imprudentemente avesse accettato il trasporto o, comunque, negligentemente non si fosse accorto delle condizioni in cui versava l’amico.

In difetto di tale prova, quanto articolato dalla Assicurazione convenuta non può trovare condivisione.

Ciò posto, venendo alla liquidazione del danno, utilizzando le Tabelle in uso presso il tribunale, viene liquidato: per l’invalidità temporanea la somma di euro 7.693,00 , calcolata assegnando equitativamente euro 98,00 (già rivalutate) per ogni giorno di invalidità totale, riducendo detto importo in misura proporzionale per ogni giorno di invalidità parziale; per il danno biologico da invalidità permanente la somma di euro 89.200,00 .

Viene, invece, respinta l’ulteriore voce di danno non patrimoniale a titolo di cenestesi lavorativa, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento della attività lavorativa .

Al riguardo, il Tribunale osserva che l’attore non ha provato l’attività lavorativa alla quale sarebbe dedito, risultando la stessa esclusivamente de relato dalla CTU.

In presenza di contestazione sul punto da parte dell’Assicurazione sin dall’atto introduttivo e di carenza di prova da parte del soggetto obbligato, la pretesa personalizzazione viene respinta.

In conclusione, il Tribunale condanna Vittoria Assicurazioni al pagamento in favore dell’attore la somma complessiva di euro 96.893,00, nonché euro 1.787,28 a titolo di spese documentate, detratto quanto già versato pari ad euro 56.550,00.

La convenuta viene inoltre condannata a rifondere all’attore le spese di lite per euro 4.926,00 oltre accessori e le spese di CTU per euro 1.000,00 oltre accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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