Furto di energia elettrica, non invocabile lo stato di necessità

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L’uomo, disoccupato e padre di numerosi figli, aveva giustificato il furto di energia elettrica con le proprie condizioni di difficoltà economiche

Si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, per garantirsi l’erogazione dell’energia tra le mura domestiche, incorrendo così nel reato di furto di energia elettrica.

Protagonista della vicenda un uomo che, una volta smascherato, ha giustificato la propria condotta davanti a Carabinieri e personale dell’Enel con lo stato di necessità. Il soggetto sosteneva di versare in gravi condizioni di difficoltà economica, derivanti dal suo stato di disoccupato e padre di numerosi figli.

Condannato sia in primo grado che in appello, l’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione per richiedere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Nel suo ricorso evidenziava come i giudici di merito avessero violato l’art. 54 del codice penale relativo allo stato di necessità.

In base a tale norma non è punibile chi commette un fatto in quanto costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Il tutto purché si tratti di un pericolo non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, e sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo stesso.

La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza n. 994/2018, ha ritenuto infondate le argomentazioni proposte, rigettando il ricorso. In relazione allo stato di necessità, infatti, gli Ermellini hanno ribadito quanto già evidenziato dalla Corte d’appello.

Ai fini del riconoscimento della fattispecie prevista dall’art. 54 c.p. non può essere invocata una situazione di difficoltà economica .

In caso di indigenza, secondo la Corte, “è pur sempre possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all’assistenza sociale”. Nel caso in esame, invece, l’imputato non aveva “neppure allegato di essersi inutilmente rivolto ai detti istituti”.

In altri termini, esistono degli Enti preposti al sostegno di chi versa in condizioni di difficoltà economiche. Un situazione che, di per sé, non può essere invocata a giustificazione di un reato.
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