Accertato il concorso di colpa del danneggiato nella verificazione del sinistro al 40%, anche il danno patrimoniale da questi subito per la perdita della capacità lavorativa specifica deve essere attribuito alla curatela nella misura del 60%

La vicenda

L’attore agì in giudizio nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate in un sinistro stradale avvenuto nel 2009, per asserita responsabilità di un veicolo rimasto non identificato (che, invadendo la sua corsia di marcia, lo aveva costretto ad una manovra di emergenza, andando ad urtare il guard-rail della mezzeria opposta).

La compagnia assicurativa contestò la domanda sostenendo l’inesistenza del veicolo antagonista e l’inattendibilità dell’unico teste escusso e assumendo l’esclusiva responsabilità dell’attore per aver perso il controllo della sua vettura e per non aver usato le cinture di sicurezza.

Nel giudizio intervenne volontariamente la Curatela del Fallimento dell’impresa individuale di quest’ultimo, richiedendo il risarcimento in proprio favore, del danno patrimoniale da lui subito.

Il Tribunale di Latina, Sez. Distaccata di Terracina accolse entrambe le domande, condannando la società convenuta a risarcire al danneggiato il danno non patrimoniale (liquidato in 859.764,00 Euro, oltre accessori) e alla curatela fallimentare il danno patrimoniale, nella misura di 414.417,09 Euro.

Provvedendo sul gravame proposto dalla assicurazione, la Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza, accertando un concorso colposo del 40% a carico del danneggiato e, liquidando il danno non patrimoniale in 741.764,51 Euro, di cui 445.058,71 euro all’attore (tenuto conto della riduzione conseguente al concorso colposo) e 414.471,10 Euro liquidato alla curatela fallimentare a titolo di danno patrimoniale.

Il concorso colposo della vittima

Quanto al concorso colposo della vittima, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 23983/2019) ha confermato la ratio decidenti della decisione impugnata secondo cui “l’accertamento della responsabilità del conducente del mezzo non identificato non comporta, di per sé sola, la prova della esclusività di tale responsabilità, laddove le modalità del sinistro non siano state del tutto chiarite, con la conseguenza che la non esaustività del quadro probatorio consente al giudice di presumere l’esistenza di condotte colpose del danneggiato, che non abbia assolto all’onere di provare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente”.

Tale assunto è corretto atteso che, in ambito di responsabilità extracontrattuale, grava sull’attore/danneggiato l’onere di provare la responsabilità del convenuto, con la conseguenza che il deficit probatorio sulla esclusività di tale responsabilità giustifica la presunzione che anche la condotta del danneggiato abbia concorso a determinare l’evento.

La regola non subisce eccezioni nel caso di azione promossa nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada giacché l’intervento, nella eziologia del sinistro, di un veicolo rimasto sconosciuto non implica affatto l’addebitabilità del fatto in via esclusiva allo stesso (cfr. Cass. n. 10762/1992).

Il risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica

Col ricorso principale la compagnia assicurativa aveva denunciato il vizio di violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, per aver i giudici di merito erroneamente posto a suo carico il 100% del risarcimento del danno patrimoniale, pur in presenza di un dichiarato concorso di colpa del danneggiato: premesso che la Curatela era subentrata nella richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito dall’attore, la ricorrente aveva rilevato che, “essendosi statuito che quest’ultimo fosse corresponsabile del sinistro al 40% (…), anche il danno patrimoniale da lui subito per la perdita della capacità lavorativa specifica avrebbe dovuto essere attribuito alla Curatela nella misura del 60%, ossia nella minor somma di Euro 248.682,66”.

Il motivo è stato accolto. Il riconoscimento integrale del danno patrimoniale non era congruente con l’affermazione della responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti e con l’individuazione di un concorso colposo del 40% a carico del danneggiato; la compagnia assicurativa doveva, pertanto, essere condannata a risarcire il danno nella sola misura del 60%, con esclusione della quota di danno ascrivibile alla condotta dello stesso danneggiato (nella cui posizione era subentrata la Curatela).

La redazione giuridica

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