Non esiste alcun protocollo che impone l’accertamento del tasso acolemico o della presenza di droghe nel sangue, in relazione al codice di ingresso al pronto soccorso e in modo indipendente dal tipo di lesioni riportate dall’imputato nel sinistro

La vicenda

L’obbligo di previo avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la cui violazione determina una nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178 lett. c) e 356 c.p.p., involge un tema su cui la giurisprudenza di legittimità si è a lungo soffermata.

Dopo l’assoluzione dell’imputato dai reati di cui agli artt. 186, commi 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.s., nonché 187 commi 1, 1 bis e 1 quater C.d.S, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova aveva proposto ricorso per Cassazione formulando due motivi di ricorso.

Il ricorso per Cassazione

Col primo motivo, il ricorrente aveva dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale, nel ritenere che il prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di sostanza alcoliche e stupefacenti, non rientrasse in un protocollo medico, ma fosse conseguente all’impulso della polizia giudiziaria che ne aveva fatto richiesta, aveva omesso di considerare che l’imputato era giunto presso l’Ospedale in “codice rosso” a seguito di incidente con politraumi. Peraltro, dal referto era emerso che egli, nell’immediatezza del fatto avesse riferito di avere assunto alcolici, ma non stupefacenti dando il consenso per il prelievo alla ricerca di sostanze. Per questi motivi, successivamente furono disposti esami strumentali e chimico-biologici, tra cui anche quelli per la ricerca dell’etanolo e delle sostanze psicotrope.

In altre parole, a detta del ricorrente, l’imputato fu sottoposto ad esami strumentali e prelievi nell’ambito di protocolli sanitari e non su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria, pertanto non era necessario l’avviso di farsi assistere da un difensore.

Il giudizio di legittimità

La Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 49898/2019), investita della vicenda ha da subito osservato che la sentenza impugnata ricostruiva il fatto in modo diverso da quello preteso dal ricorrente ed affermava l’inutilizzabilità degli esami svolti presso il nosocomio, ove l’imputato era stato condotto subito dopo il sinistro stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore.

La Corte di merito se da una parte aveva affermato che la necessità di attuare un protocollo sanitario comprendente anche le analisi sulla presenza di alcool e di stupefacenti nel sangue deve essere esclusa a fronte di lesioni di tipo fratturativo, come quelle riportate dall’imputato, aveva poi fondato la propria decisione sul fatto che la verifica della presenza ematica di sostanze alcoliche e stupefacenti era intervenuta su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria.

Tanto è bastato per affermare inutilizzabilità degli esiti, in assenza dell’adempimento dell’obbligato avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.

La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte affermato che: “In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p.e 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso acolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria, ai senso dell’art. 186, comma 5, C.d.S.”.

Il ricorso perciò è stato rigettato.

La redazione giuridica

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