Guard-rail divelto che penetra all’interno della vettura e provoca la morte del conducente del veicolo (Cass. civ., sez. III, dep. 16 maggio 2022, n. 15608).

Guard-rail divelto e decesso del conducente del veicolo inducono i familiari a invocare la responsabilità dell’ANAS.

Secondo i congiunti dell’automobilista, l’ANAS sarebbe responsabile del decesso, e sostengono che la perdita di controllo del veicolo avveniva a causa  di un dislivello esistente sul manto stradale e che il guard-rail non era stato idoneo a contenere l’urto del veicolo.

Il Tribunale ritiene, invece, che l’incidente sia stato determinato in via esclusa dal comportamento negligente dell’automobilista che procedeva ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e senza indossare le cinture di sicurezza e perdeva il controllo del veicolo  verosimilmente per un colpo di sonno, uscendo fuori strada e percorrendo con le ruote laterali destre diverse decine di metri della banchina. Inoltre, lo scarrocciamento della vettura avveniva perché presenti pneumatici non omologati e usurati.

Nessun difetto, pertanto, veniva attribuito al guard-rail divelto, che proprio a causa del violentissimo urto penetrava all’interno dell’abitacolo del veicolo, ferendo mortalmente il conducente.

Anche la Corte d’Appello escludeva che il guard-rail divelto, seppur con i difetti riscontrati, avesse avuto autonoma efficienza causale rispetto all’incidente.

Sul punto, i Giudici di Appello evidenziano che “il fatto che l’auto fosse andata ad impattare sul guard-rail posto sul margine sinistro della carreggiata, dopo avere scarrocciato per diverse decine di metri fa ritenere che l’automobilista si fosse trovato nell’impossibilità di governare il proprio veicolo a causa della velocità sostenuta e di una frenata rivelatasi inefficace ad arrestare la corsa, anche per le condizioni dei pneumatici dell’auto”.

Inoltre, sempre secondo la Corte territoriale, non è stata raggiunta la prova che il decesso del conducente sia derivato dall’impatto con il guard-rail divelto penetrato all’interno del veicolo. Ciò che viene considerato dirimente è che “la cintura di sicurezza, ove indossata, avrebbe impedito che il conducente venisse sbalzato nell’abitacolo a seguito degli urti, evitando anche l’azione lesiva del guard-rail divelto, in quanto il lato guida risultava integro dalla penetrazione del suddetto guard-rail”.

Nei medesimi termini si esprime la Corte di Cassazione che respinge le censure dei congiunti dell’automobilista.

E’ corretta, sanciscono gli Ermellini, la integrale attribuzione della responsabilità dell’evento allo stesso danneggiato deceduto, poiché avrebbe dovuto tenere una condotta adeguata alle condizioni del veicolo.

Infatti, dal verbale autoptico del fascicolo penale emerge come causa della morte “ trauma cranico e shock traumatico”. Pertanto, le ferite provocate dal guard-rail divelto non hanno provocato il decesso dell’automobilista.

In altri termini, se anche il guard-rail avesse resistito all’urto senza sganciarsi, il conducente sarebbe ugualmente deceduto per trauma cranico a causa del forte colpo sull’ostacolo, vista la forte velocità e vista l’assenza di cinture di sicurezza.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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