Guinzaglio e museruola, illegittimo l’obbligo basato sulla razza canina

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L’imposizione dell’obbligo di guinzaglio e museruola a determinate razze non trova alcuna razionale giustificazione nelle evidenze scientifiche

Obbligo di guinzaglio e museruola  nelle aree adibite a verde pubblico per i cani appartenenti alle razze indicate nell’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006. Questo il contenuto di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente emessa dal primo cittadino di un Comune della provincia di Lecce.

Il provvedimento era stato impugnato davanti al TAR del capoluogo di provincia pugliese da un’Associazione Onlus. Questa, agendo a tutela delle proprie finalità statuarie ne aveva chiesto l’annullamento, lamentando eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità.

L’ordinanza, a detta della ricorrente, era illegittima. Essa prevedeva l’obbligo del guinzaglio e della museruola in maniera indiscriminata e astratta per i cani appartenenti a una serie di razze considerate pericolose. Tra queste: Pit bull, American Bulldog, Dogo Argentino e Rottweiler.

Il Tribunale amministrativo leccese, con sentenza n. 392/2018 ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte dall’Associazione.

Per i Giudici, l’imposizione dell’obbligo previsto dal provvedimento non trova alcuna razionale giustificazione nelle evidenze scientifiche, come evidenziato dagli studi prodotti sul tema dalla ricorrente.

Peraltro lo stesso Ministero della Salute aveva modificato la propria ordinanza del 2006, richiamata dal provvedimento sindacale, con una nuova ordinanza del 3 marzo 2009. Il Dicastero, infatti, aveva constatato che la previsione degli obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non aveva comunque ridotto gli episodi di aggressione.

La stessa letteratura scientifica veterinaria, come constatato dal TAR, ha confermato l’impossibilità di “stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci”.

La doglianza relativa al contrasto tra l’ordinanza impugnata con le direttive ministeriali in materia è stata quindi ritenuta fondata. Il Tribunale, pertanto, ha disposto l’annullamento della parte del provvedimento sindacale oggetto di contestazione.

 

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