Il CTU può chiedere il pagamento dei compensi a ciascuna delle parti in causa

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Il CTU può far valere il suo diritto di credito relativo al compenso per le prestazioni svolte, direttamente a ciascuna delle parti in causa, indipendentemente dalla definitiva ripartizione dell’onere delle spese stabilite dal giudice

La vicenda

Un CTU aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Salerno dichiarando di essere stato nominato come perito in un procedimento civile. In fase di operazioni peritali gli era stata versata la somma di 350 euro a titolo di acconto. All’esito del giudizio, l’adito giudice di pace liquidava 500 euro quale suo compenso professionale; ma la differenza di 150 euro non gli veniva mai corrisposta; quindi la decisione di agire in giudizio.

Ebbene la domanda è stata accolta perché fondata. Il Giudice di Pace di Salerno ha affermato che il consulente tecnico d’ufficio può far valere le sue ragioni di credito nei confronti di ogni parte in virtù della loro responsabilità solidale, indipendentemente dalla definitiva ripartizione dell’onere delle spese stabilite dal giudice (Cass. n. 23133/2015).

Il principio di diritto

La Cassazione, con la richiamata sentenza, ha in sostanza ribadito e confermato il proprio orientamento (maggioritario anche nella giurisprudenza di merito) secondo cui, una volta che la controversia sia conclusa con sentenza l’eventuale ripartizione del compenso tra le parti rileva solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, dunque, ai fini del regresso, ma non è opponibile al consulente tecnico d’ufficio, il quale essendo ausiliario del giudice, svolge un’attività di funzione del processo e nel superiore interesse della giustizia (Cass. n. 23522/2014; n. 25179/2013; n. 28094/2009).

In sostanza il perito d’ufficio può far valere le sue ragioni direttamente nei confronti di ogni parte in virtù della responsabilità solidale (Corte di Appello di Salerno, n. 26/2017).

Per tutte queste ragioni la domanda è stata accolta (Giudice di Pace di Salerno, sentenza n. 860/2020). Vittoria completa dunque, per il CTU che ha visto riconosciuto il proprio diritto di credito, confermato anche nel quantum, perché certo liquido ed esigibile, in quanto già disposto nella liquidazione giudiziale.

La redazione giuridica

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