L’ammontare dell’assegno di divorzio erogato in vita non è un limite invalicabile per la determinazione della pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge

La vicenda

La Corte d’appello di Trieste, riformando la sentenza di primo grado, aveva accertato il diritto della ricorrente, di percepire la quota del 25% della pensione di reversibilità dell’ex marito, deceduto, rimanendo la quota del 75% di diritto al coniuge superstite.

Nel corso del giudizio era stato accertato che la comunione di vita tra il defunto e l’ex coniuge fosse cessata nel 1986 (dopo 17 anni dalla celebrazione del matrimonio) anche se il divorzio era intervenuto nel 1995; il successivo matrimonio con la coniuge superstite era stato celebrato nel 1995 e durato fino alla morte del coniuge, avvenuta nel 2015.

L’ex coniuge percepiva un assegno divorzile di 900 euro mensili su concorde determinazione delle parti; ella inoltre, non aveva redditi propri e abitava nella casa di comproprietà. La superstite, invece, viveva in una abitazione locata, ma poteva disporre di alcuni immobili comproprietà, alcuni dei quali produttivi di reddito; inoltre aveva un reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro annui.

Ebbene, la Corte d’Appello, tenuto conto della durata dei due matrimoni con inclusione delle convivenze prematrimoniali, nonché delle condizioni economiche delle parti e dell’entità dell’assegno divorzile percepito dalla ricorrente, aveva concluso per le proporzioni sopra indicate.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale pronuncia la coniuge superstite ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 5 e 9 comma 3 legge n. 898/1970 e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, contraria al principio secondo cui la quota di pensione di reversibilità non può superare l’ammontare dell’assegno divorzile erogato in vita.

Invero, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 5290/2020) ha ritenuto la censura manifestamente infondata, posto che l’ammontare dell’assegno di divorzio “costituisce uno tra i parametri da esaminare e non invece il tetto invalicabile”, per la determinazione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato.

La redazione giuridica

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