In una recente sentenza n. 14715/2022 il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto ad un motociclista il risarcimento del danno morale patito a seguito di incidente stradale parametrando la relativa quantificazione ad una percentuale del danno biologico.
Il fatto
A seguito di sinistro stradale il conducente del motoveicolo citava in giudizio il conducente del veicolo antagonista (e la relativa compagnia di assicurazione) per veder riconosciuta l’integrale responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’incidente con condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti di conseguenza.
La quantificazione dei danni
Nel corso del giudizio veniva altresì svolta CTU medica finalizzata alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall’attore.
All’esito delle operazioni peritali il consulente incaricato dal Giudice riconosceva, tra l’altro, la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente pari al 13% della totale, 40 giorni di inabilità temporanea assoluta e 60 giorni di inabilità temporanea al 50%.
Il Giudicante condivideva pienamente le suddette conclusioni del CTU in quanto riconosciute “congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti”.
Il risarcimento del danno morale parametrato in percentuale al danno biologico.
Lo spunto più interessante della pronuncia in esame riguarda il criterio di liquidazione del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale suscettibile di autonomo risarcimento rispetto al danno alla salute sofferto.
Nello specifico, ritenuto applicabile al caso di specie le tabelle del Tribunale di Roma per determinare il valore economico da attribuire a ciascun punto di invalidità permanente, il Giudice ha statuito che quanto al risarcimento del danno morale – “voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190)” – è necessario individuare un parametro di riferimento che permetta di esercitare in modo puntuale il potere equitativo per la liquidazione dell’importo.
In linea generale tale meccanismo, pur non potendo essere ridotto ad una mera applicazione di un calcolo proporzionale rispetto alla danno alla salute, deve essere ancorato a “parametri omogenei” e consentire alle parti di ricostruire il percorso logico-valutativo che ha determinato il giudicante a riconoscere quel particolare importo di risarcimento.
Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale di Roma ha dunque ritenuto corretto applicare un criterio di calcolo del danno morale sulla base di un valore di riferimento che oscilla tra il 5% ed il 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico. Il suddetto criterio, tuttavia, non è esaustivo in quanto deve essere “ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto”.
Nella causa oggetto del giudizio il Tribunale ha quindi ritenuto corretto liquidare il danno morale in una percentuale pari al 10% di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Avv. Alessandro Paccosi
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